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9. I beni e i diritti reali

CONCETTO DI BENE E DI COSA

L’art. 810 c.c. definisce i beni come le cose che possono formare oggetti di diritti. Esistono cose che non sono beni e non possono formare oggetti di diritto (ad esempio, lo spazio, la luce) e vi sono beni che non sono cose (ad esempio, opere dell’ingegno). Per cosa deve considerarsi una parte separata della materia circostante, per bene invece si intende tutto ciò che è capace di arrecare utilità agli uomini ed è suscettibile di appropriazione. Si distingue tra cose in senso giuridico e cose in senso non giuridico, che costituiscono la categoria dei beni.

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CLASSIFICAZIONE DEI BENI

  • i beni corporali sono i beni del mondo esterno dotati di materialità corporea; 

  • i beni incorporali sono quei beni privi di materialità; 

  • i beni immobili per natura sono il suolo, le sorgenti, i corsi d’acqua, gli alberi, le case, tutto ciò che è naturalmente o artificialmente incorporato al suolo; 

  • sono beni mobili tutti gli altri beni, in particolare le energie naturali che hanno valore economico.

Per quanto concerne la forma degli atti, per i beni immobili si richiede atto scritto, per i beni mobili vige il principio della libertà di forma; pubblicità per i beni immobili sono trascritte su pubblici registri, per i beni mobili vale il possesso; garanzia per i beni immobili l’ipoteca, per i beni mobili il pegno. Vi sono poi i beni mobili registrati, che sono le navi, gli aerei e i veicoli.

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COSE SPECIFICHE E COSE GENERICHE

Sono specifiche le cose individuate con caratteri propri (ad esempio, il poliziotto Tizio), sono generiche quelle non individuate singolarmente, ma come appartenenti ad un genere senza ulteriore specificazione (ad esempio, un poliziotto).

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COSE FUNGIBILI ED INFUNGIBILI

Sono fungibili le cose che si pesano, si contano, si misurano e che possono essere sostituite con altre dello stesso genere, infungibili sono quelle cose che non possono essere indifferentemente sostituite con altre, in quanto individuate dalle parti in relazione ad un dato rapporto; la fungibilità delle cose non dipende solo dalle qualità intrinseche delle cose ma anche dalla volontà dei soggetti. La cosa fungibile per eccellenza è il denaro.

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COSE CONSUMABILI E INCONSUMABILI

Sono cose consumabili quelle che non possono essere utilizzate senza essere consumate (ad esempio, cibo, combustibile), sono inconsumabili quelle cose che si prestano ad una utilizzazione continuata senza che restino distrutte o alterate (ad esempio, un fondo) ed indipendentemente dal fatto che con l’uso si deteriorino (ad esempio, vestiti).

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COSE DIVISIBILI ED INDIVISIBILI

Sono divisibili le cose che possono essere frazionate in modo omogeneo (ad esempio, denaro, edificio diviso per piani), sono indivisibili tutte le altre; l’indivisibilità di un bene deriva dalla natura dello stesso (ad esempio, animale vivo), dalla volontà delle parti o dalla legge.

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BENI PRODUTTIVI E DI CONSUMO

I beni produttivi sono quelli destinati ad un procedimento diretto alla trasformazione di altre cose (ad esempio, materie prime), i beni di consumo sono quelli utilizzati per il soddisfacimento immediato di interessi e bisogni.


 

I RAPPORTI DI CONNESSIONE TRA LE COSE

Oltre che nella loro individualità, le cose possono presentarsi come risultato dell’unione di più elementi; si distingue tra:

  • cose semplici, quelle in in cui gli elementi sono talmente compenetrati tra loro che non possono staccarsi senza alterare la fisionomia del tutto (ad esempio, pianta, animale, fiore); 

  • cose composte, sono quelle invece in cui più cose complementari formano un nuovo bene, che viene ad avere funzione e valore economico diverso da quello delle cose che lo compongono (ad esempio, casa); 

  • cose connesse, si ha la connessione quando due o più cose vengono poste in una determinata relazione tra di esse, per cui è possibili distinguere tra cosa principale e cosa accessoria.

Figure di connessione sono:

  • l’incorporazione, che si ha quando una cosa mobile (accessoria) è naturalmente o artificialmente compenetrata in un altro immobile (cosa principale) ed entrambe devono appartenere alla stessa persona (ad esempio, statua in una nicchia);

  • le pertinenze, le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa (ad esempio, gli strumenti rurali sono pertinenze del fondo) e non è necessario che la pertinenza appartenga al proprietario della cosa; nel fenomeno pertinenziale la cosa principale gode già di piena autonomia e la pertinenza si trova in posizione di subordine conferendo alla prima maggiore utilità (ad esempio, garage quale pertinenza dell’abitazione).

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L’UNIVERSALITA’

Accanto alle cose composte ed alle pertinenze è da considerare l’ipotesi della c.d. universalità di mobili, cioè di quel complesso di cose che appartengono alla stessa persona ed hanno una destinazione unitaria (ad esempio, un gregge, una biblioteca). Si distinguono dalle cose composte perché mancano di quella coesione fisica tra loro e dalla pertinenze in quanto non configurano quel rapporto di subordinazione. Gli elementi dell’universalità sono: una pluralità di cose mobili, una destinazione unitaria e l’appartenenza al medesimo soggetto. Le singole cose che compongono l’universalità non perdono, per effetto dell’unitarietà, la loro destinazione e la loro autonomia, per cui possono tornare oggetto di separati atti e rapporti giuridici.

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IL PATRIMONIO

E’ costituito da un insieme di rapporti giuridici (attivi e passivi) facenti capo ad una persona e valutabili economicamente. In senso giuridico è titolare di un patrimonio anche chi ha solo debiti, in quanto è soggetto passivo di rapporti giuridici. Il patrimonio separato è costituito da quei beni che in virtù di una particolare destinazione devo essere considerati staccati del restante patrimonio di un soggetto ma che continuano ad appartenere a questi (ad esempio, il fondo patrimoniale familiare). Il patrimonio autonomo è quello che distaccatosi dal proprio titolare, viene attribuito ad un nuovo soggetto, mediante la creazione di una persona giuridica.

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I FRUTTI

Sono beni che provengono da un altro bene e si distinguono in due categorie: 

  1. frutti naturali, quelli che provengono direttamente da un altro bene (ad esempio, prodotti agricoli, legna) e diventano beni autonomi solo con la loro separazione, i frutti naturali appartengono al proprietario della cosa che li produce, tuttavia la proprietà può essere attribuita ad altri dalla legge (ad esesempio,  all’usufruttuario);

  2. frutti civili, quelli che provengono indirettamente da un altro bene e rappresentano il corrispettivo del godimento che altri ha su questo bene (ad esempio, interessi, corrispettivo delle locazioni), essi si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto.


 

I BENI APPARTENENTI ALLO STATO O AD ENTI PUBBLICI

L’art. 822 c.c. individua i beni che fanno parte del demanio pubblico, essi sono: il lido del mare, la spiaggia, i porti, i fiumi , i torrenti i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia nonché le opere destinate alla difesa nazionale. Detti beni fanno parte del demanio necessario in quanto devono appartenere necessariamente allo Stato. C’è poi il demanio eventuale che comprende: le strade, le autostrade e le strade ferrate, gli aerodromi, gli acquedotti, gli immobili riconosciuti di interesse storico, musei, archivi (detti beni fanno parte del demanio solo se appartengono allo Stato a ad altri enti pubblici territoriali). I beni che fanno parte dello Stato sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritto a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano.

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CARATTERISTICHE DEI DIRITTI REALI

Sono reali quei diritti tipici che assicurano al titolare un potere immediato ed assoluto su un bene e presentano le seguenti caratteristiche: 

  • l’immediatezza; 

  • diretta signoria sul bene; 

  • assolutezza; 

  • si fanno valere nei confronti di terzi; 

  • tipicità; 

  • sono tutti previsti dalla legge.

Attribuiscono al titolare il c.d. diritto di sequela, esso esprime il potere di perseguire la cosa presso qualunque soggetto si trovi, poiché il diritto è collegato al bene e non alla persona del titolare.

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DISTINZIONE DEI DIRITTI REALI

  • Diritto di proprietà: la proprietà fra i diritti reali è quella che consente la più ampia sfera di facoltà che l’ordinamento riconosce ai soggetti sulle cose. 

  • Diritti reali su cosa altrui: tali diritti assicurano ai titolari delle facoltà inerenti a cose di proprietà altrui e si caratterizzano per un contenuto più limitato rispetto al diritto di proprietà e si distinguono tra diritti reali di godimento (sono quelli che limitano il potere di godimento del proprietario della cosa e sono la superficie, l’enfiteusi, l’usufrutto, l’uso, l’abitazione e la servitù; sono autonomi e possono avere durata indefinita) e diritti reali di garanzia (sono quelli consistenti in un vincolo giuridico imposto su un bene a garanzia di un credito e sono il pegno e l’ipoteca; sono accessori ed hanno durata limitata). I diritti reali sono caratterizzati dall’immediatezza e possono essere fatti valere contro chiunque, i diritti di credito o di obbligazione possono essere fatti valere solo nei confronti del soggetto obbligato. Il possesso è tipico nei diritti reali mentre è inconcepibile per i diritti di credito.

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OBBLIGAZIONI REALI

Consistono in prestazioni accessorie ad un diritto reale e ad esso strumentalmente collegate (ad esempio, proprietario del fondo tenuto a prestazioni accessorie, come ad esempio per il rifacimento del manto stradale).

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ONERI REALI

Sono prestazioni a carattere periodico che sono dovute da un soggetto in quanto è nel godimento di un determinato bene e consistono nel dare o nel fare qualche cosa.

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IL DIRITTO DI PROPRIETA’

La Costituzione Repubblicana afferma che la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La Costituzione conferisce al legislatore il potere di porre regole e limiti allo scopo di assicurare la funzione sociale della proprietà e di renderla accessibile a tutti. L’art. 832 c.c. afferma che il proprietario ha il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, gli vanno quindi riconosciuti il diritto di godere (se, come e quando utilizzare la cosa) e il potere di disporre della cosa. Il diritto di proprietà presenta i seguenti caratteri: 

  • la pienezza, la proprietà costituisce un diritto che consente al proprietario ogni lecita utilizzazione del bene, i limiti possono essere un atto di disposizione del privato o disposizioni di legge; 

  • l’elasticità, quando i poteri sono limitati dalla costituzione di altri diritti, il diritto di proprietà rimane potenzialmente integro, riprendendo la sua ampiezza non appena venga meno il vincolo che lo comprime; 

  • l’autonomia ed indipendenza, non presuppone l’esistenza di un parallelo diritto altrui di portata maggiore; 

  • l’esclusività, potere di escludere chiunque altro dal godimento del bene ed impossibilità di coesistenza sulla stessa cosa di più diritti di proprietà; 

  • l'imprescrittibilità, non si può perdere per non uso; 

  • la perpetuità, tale carattere è ancora discusso.

La proprietà temporanea è ammessa dalla dottrina dominante in quanto, esclusa la perpetuità, ha tutti gli altri caratteri.


 

LIMITI LEGATI AL DIRITTO DI PROPRIETA’

Bisogna distinguere tra limite e limitazione.

Con il termine limitazione si vogliono indicare quelle fattispecie giuridiche che limitano e comprimono la proprietà nel vero senso della parola, cioè i diritti reali su cosa altrui, che eventualmente concorrano sulla cosa. Tali limitazioni hanno natura convenzionale e non sono reciproche, in quanto sacrificano l’interesse di un solo individuo a vantaggio di un altro, sono estrinseche, in quanto non nascono al momento della costituzione di un diritto di proprietà ma eventualmente in seguito e sono concrete, in quanto hanno rilevanza solo le parti che ne determinano il contenuto.

I limiti sono invece quelli imposti dalla legge alla proprietà considerata in astratto e nei suoi vari tipi e categorie, sono diretti ad assicurare la funzione sociale del diritto ed hanno come fondamento quello di regolare i rapporti di buon vicinato. I caratteri dei limiti sono l’astrattezza (valgono a delimitare il confine dei poteri di un proprietario rispetto ad un altro), l'essenzialità (i limiti sono essenziali al concetto stesso di proprietà, in quanto ne delineano e definiscono il concetto) e l'intrinsecità (i limiti nascono col diritto di proprietà e non sono autonomi, la perpetuità). I limiti possono essere nell’interesse pubblico o nell’interesse privato. Nell’interesse pubblico sono definiti vincoli e sono l’espropriazione per pubblica utilità, l’occupazione e la requisizione e al proprietario spetta un’indennità. Nell’interesse privato regolano i rapporti tra vicini e sono espressione del c.d. potere conformativo, ma gli interventi conformativi non possono dar luogo a forme di indennizzo ed in particolare riguardano:

  • la distanza nelle costruzioni (almeno tre metri): regolata sia dai regolamenti comunali che dal codice civile, per quanto riguarda la comunione forzosa del muro, se si trova sul confine o a distanza minore di un metro e mezzo diventa comune, previo pagamento del valore della metà del suolo e del muro.

  • le luci e vedute: le disposizioni in materia prevedono sia l’esigenza del proprietario di ricevere aria e luce, sia l’esigenza del proprietario vicino di non essere esposto alla curiosità altrui, le finestre si distinguono in luci (quelle che danno solo passaggio alla luce e all’aria e possono essere aperte senza rispettare le distanze legali) e vedute o prospetti (sono quelle che permettono di affacciarsi e per queste è prevista la distanza legale).

  • le acque private: appartengono al proprietario del suolo su cui esistono, la loro importanza è scarsa dal momento che tutte le acque sotterranee appartengono al demanio dello Stato.

  • lo stillicidio: il proprietario deve costruire i tetti in modo tale che le acque piovane scolino nel suo terreno.

  • l'accesso al fondo: in casi previsti dal legislatore, il proprietario di un fondo è tenuto a permettere l’esercizio sul fondo di attività giuridicamente permesse e disciplinate.

  • le immissioni: ciascun proprietario dovrebbe evitare di arrecare disturbo al vicinato con l’uso della propria cosa, il limite insormontabile dell’immissione è dato dalla normale tollerabilità, i cui criteri sono la comparazione tra le esigenze della produzione e le ragioni proprietarie e la c.d. prevenzione.

  • gli atti di emulazione: il proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri.

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ESTENSIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETA’

In senso verticale la proprietà teoricamente si estende all’infinito, ossia al sottosuolo e allo spazio sovrastante il suolo; viene tenuto conto dello sfruttamento utile, quindi il proprietario non può opporsi ad attività che si svolgano o ad un altezza o ad una profondità che non ne pregiudichino le caratteristiche. 

In senso orizzontale si estende nell’ambito dei propri confini, tuttavia deve permettere l’accesso a terzi nel fondo, per l’esercizio della caccia, per il compimento di opere necessarie del vicino, per il recupero del suo vicino di cose accidentalmente cadute.


 

MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETA’

Si distinguono tra modi d’acquisto a titolo originario (l’acquisto non dipende da un eguale diritto del precedente proprietario) o a titolo derivativo (dipendono dall’esistenza del diritto di un precedente proprietario; ad esempio, la compravendita).

I modi di acquisto a titolo originario sono:

  • l'occupazione: è la presa di possesso di cose mobili, accompagnata dall’animo di farle proprie; riguarda in particolare le cose che non siano di proprietà di nessuno e trattandosi di mero atto giuridico, la dottrina dominante prevede solo la capacità di intendere e volere.

  • l'invenzione: si intende il ritrovamento delle cose smarrite che devono essere consegnate al proprietario o se ignoto al sindaco. Dopo un anno, la cosa smarrita se non reclamata al ritrovatore spetta il diritto di proprietà, se il proprietario si presenta deve un premio pari al 10% del valore della cose. Se si trova una cosa sotterrata, il tesoro appartiene al proprietario del fondo dove è stata trovata se la trova costui, oppure al 50% tra ritrovatore e proprietario a meno che non si tratti di cose di interesse storico, archeologico che appartengono sempre al patrimonio indisponibile dello Stato.

  • l’accessione: si verifica quando una proprietà preesistente (ad esempio, il suolo) attira nella sua orbita altre cose che prima erano estranee (ad esempio, gli alberi), queste saranno sempre di proprietà del proprietario della cosa principale.

  • la specificazione: è un modo di acquisto a titolo originario, è il modo di acquisto della proprietà della materia altrui da parte di chi la adopera per formare una nuova cosa; ad esempio,  scultore che fa statua con marmo altrui ne diventa proprietario e paga la materia.

  • l’usucapione: è un modo di acquisto della proprietà di una cosa o di altro diritto reale di godimento della stessa, mediante il possesso della cosa stessa per un periodo di tempo  stabilito dalla legge.

I modi di acquisto a titolo derivativo sono: 

  • i negozi traslativi della proprietà (compravendita);

  • i trasferimenti coattivi (espropriazione); 

  • la successione a titolo di eredità.

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LE AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA’

Sono dette petitorie in quanto mirano ad accertare ed affermare la titolarità del diritto di proprietà contro chi la contesti direttamente o indirettamente e sono le seguenti:

  • la rivendica: è l’azione con cui il proprietario rivendica la cosa propria da chiunque la possiede o la detiene senza titolo. E’ un azione di condanna che tende a far ottenere al proprietario il bene indebitamente posseduto da altri. Legittimato attivamente è chi sostiene di essere il proprietario, che si trova in posizione gravosa in quanto deve dimostrarne la proprietà (se il bene è un immobile occorre che l’attore dimostri di aver posseduto il bene per un tempo utile ad usucapirlo, se invece è mobile è sufficiente la prova di aver ricevuto il bene in buona fede). Legittimato passivamente è chi detiene la cosa abusivamente, meno gravosa è la sua posizione in quanto non deve dimostrare nulla. Le conseguenze sono che il possessore dovrà restituire la cosa con i suoi frutti, ha diritto al rimborso per le spese di riparazioni straordinarie, nonché indennità per miglioramenti apportati.

  • l’azione negatoria: è quell’azione con cui il proprietario tende a far dichiarare l’inesistenza dei diritti affermati da altri sulla cosa quando ha motivo di temerne pregiudizio o a far cessare le turbative o le molestie che arrechi al suo diritto. Legittimato attivamente è il proprietario e passivamente colui che afferma di essere titolare di diritti reali sulla cosa o arreca molestie.

  • l’azione di regolamento sui confini: mediante la quale ciascuno dei proprietari di un fondo confinante può chiedere che sia stabilito giudizialmente il confine tra i due fondi; quando tale confine sia obiettivamente incerto, sono entrambi legittimati.

  • l’azione per opposizione di termini: ciascuno dei proprietari limitrofi può chiedere quando sia certo il confine tra i fondi che siano posti o ripristinati a spese comuni i segni materiali o tangibili di tale confine; sono entrambi legittimati attivamente e passivamente in quanto hanno l’onere di dare la certezza del confine.

La differenza tra azione di rivendica e azione di accertamento di proprietà sta nel fatto che la prima è un’azione di condanna, la seconda di mero accertamento; inoltre la prima presuppone che il proprietario sia stato spogliato del suo bene la seconda no.

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LA PERDITA DELLA PROPRIETA’

Comporta l’estinzione del diritto di proprietà, si configura a seguito dell’acquisto da parte di terzi della proprietà del bene a titolo originario. La proprietà si estingue per abbandono, che consiste nell’intenzione di rinunciare ad un bene ed al diritto su di esso, per parlarsi di abbandono occorre la perdita di possesso e l’intenzione di rinunziare al diritto, la cosa abbandonata si distingue da cosa smarrita e dalla cosa dimenticata. Per i beni mobili l’abbandono comporta la perdita di proprietà, per i beni immobili, che diventano di proprietà dello Stato, occorre un atto di rinuncia scritto.

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IL POSSESSO

Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di un altro diritto reale. Si concreta in una relazione di fatto tra un soggetto ed un bene e gli elementi sono: 

  • il corpus possessionis, il comportamento materiale che il soggetto assume nei confronti del bene (elemento oggettivo);

  • l’animus possidendi, che si identifica nella volontà del possessore di esercitare sul bene i poteri del proprietario o del titolare di un altro diritto reale (elemento soggettivo).

Sono suscettibili di possesso i beni materiali, le energie naturali, le universalità di cose, i mobili registrati, i titoli di credito, mentre non sono suscettibili di possesso le universalità giuridiche (l’eredità o l’azienda), le parti non separabili di cose composte, le pertinenza, lo spazio aereo e i beni demaniali.

La detenzione può definirsi come un mero potere di fatto sulla cosa non accompagnato dall’intenzione di esercitare un’attività corrispondente ad un diritto reale, ovvero il detentore si trova in un rapporto di contiguità fisica con la cosa ma è consapevole di non poter vantare alcun diritto su di essa. La detenzione prevede l’elemento dell’animus detinendi, può essere nell’interesse proprio o altrui. La detenzione può tramutarsi in possesso solo nel caso in cui la causa provenga da un terzo, il quale affermi di essere il proprietario del bene e trasferisca il diritto di proprietà al detentore o con l’opposizione del detentore, il quale comunica al proprietario l’intenzione di non essere più detentore bensi di voler tenere il bene a nome e per conto proprio.

L’acquisto del possesso può essere originario e si realizza con l’apprensione fisica della cosa o derivativo e si realizza con la consegna della cosa o la successione. La perdita del possesso si verifica quando viene meno uno degli elementi, corpus o animus. La legge prevede:

  1. la successione nel possesso, alla morte del possessore il possesso continua nel suo erede con gli stessi caratteri che aveva col defunto;

  2. l’accensione del possesso, il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore ai fini dell’usucapione.

Il possesso può essere legittimo e deve essere continuo, non interrotto, non violento e non clandestino, può essere di buona fede (è quello di chi possiede ignorando di ledere l’altrui diritto, la buona fede si presume ed è sufficiente che sussista al tempo dell’acquisto).

Nei confronti del possessore, il proprietario della cosa può agire per far riconoscere il suo diritto ad ottenere la restituzione del bene, se lo domanda è accolta il possessore è tenuto a riconsegnare la cosa con i suoi frutti; nel caso di possessore di buona fede deve riconsegnare i frutti percepiti dal momento della domanda, nonché quelli che avrebbe potuto percepire se avesse avuto la diligenza da buon padre di famiglia; nel caso di possessore mala fede deve restituire tutti i frutti, percepiti e percipiendi, fin dal momento in cui ha iniziato a possedere.

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ACQUISTO IMMEDIATO DELLA PROPRIETA’ DI BENI MOBILI

In materia mobiliare vige il principio che il possesso vale titolo. Il possesso dell’acquirente è, unitamente alla sua buona fede, il principale elemento costitutivo per l’acquisto della proprietà del bene mobile; occorre anche un titolo idoneo per trasferire la proprietà del bene (ad esempio,  un contratto, un provvedimento dell’autorità amministrativa). Se taluno, con contratti successivi, aliena a più persone il medesimo bene mobile, tra questi è preferito il primo che ha acquistato in buona fede a norma dell’art. 1155 c.c., i cui presupposti sono che l’oggetto deve essere un bene mobile non registrato, l’avente causa deve ricevere il possesso ed essere in buona fede al momento della consegna, il titolo deve essere valido.

Il possesso, benchè sia una situazione di fatto, riceve protezione dall’ordinamento giuridico per un’esigenza di ordine collettivo, basti pensare che se ognuno si impossessasse di ciò che altri possegga senza esserne proprietario, l’ordine pubblico sarebbe pregiudicato. Per questo motivo vi sono le azioni possessorie, ovvero rimedi giudiziari a tutela del possesso contro qualsiasi turbativa. Si distinguono:

  • l’azione di reintegrazione: è l’azione con cui il possessore, privato del bene, chiede entro l’anno dal sofferto spoglio, di essere reintegrato nel possesso dello stesso. Lo spoglio di cui il possessore è stato vittima deve avere i requisiti della violenza e della clandestinità. Legittimati attivamente alla reintegra sono il possessore ed il detentore, legittimato passivo è l’autore materiale dello spoglio.

  • l’azione di manutenzione: è diretta a tutelare i possessori contro le molestie o le turbative, è concessa contro lo spoglio non violento e non clandestino. Con questa azione è tutelabile soltanto il possesso avente ad oggetto un bene immobile o un’universalità di mobili; legittimato attivamente è il possessore, passivamente l’autore della molestia o dello spoglio.

Vi sono poi le azioni di nunciazione, ossia sono azioni affini alle possessorie e sono azioni cautelari che tendono alla conservazione di uno stato di fatto mirando a prevenire un danno o un pregiudizio che può derivare da una nuova opera o una nuova cosa altrui e sono: 

  • la denuncia di nuova opera: è l’azione con cui il proprietario denunzia un’opera da altri intrapresa e non ancora terminata quando abbia ragione di temere che da essa possa derivare danno alla cosa che forma oggetto del suo diritto o possesso. 

  • la denuncia di danno temuto: è quella con cui il proprietario si rivolge all’Autorità Giudiziaria quando teme che da un albero, una costruzione, ecc., stia per derivare un danno grave o prossimo alla cosa che forma oggetto del suo diritto.

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LA COMUNIONE

Rientra nel concetto di contitolarità di diritti e ricorre quando un diritto appartiene a due o più persone e si distingue tra:

  • comunione volontaria (accordo tra partecipanti) e incidentale (atto indipendente dalla volontà; ad esempio, eredità); 

  • comunione ordinaria (ogni partecipante può chiedere la divisione) e forzosa (suddetta facoltà è negata); 

  • comunione propria (oggetto è suscettibile di godimento) e impropria (l’oggetto non ha la suddetta caratteristica).

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DISCIPLINA GIURIDICA DELLA COMUNIONE

Le fonti della comunione sono il titolo (cioè la volontà delle parti), le norme legislative speciali per i vari tipi di comunione e le norme generali. I diritti dei singoli comunisti sono:

  • il diritto all’uso comune della cosa; 

  • il diritto di disposizione della quota; 

  • il diritto al godimento degli utili; 

  • la gestione della cosa comune;

  • il diritto a chiedere la divisione della cosa comune.

Per le decisioni si applica il principio di maggioranza: semplice per gli atti di ordinaria amministrazione, qualificata (ossia i 2/3) per innovazioni ed atti eccedenti l’ordinaria amministrazione. La cessazione della comunione si attua con la divisione, per contratto o su sentenza del Tribunale se non si trova l’accordo.

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IL CONDOMINIO NEGLI EDIFICI

E’ una particolare forma di comunione forzosa e perpetua, nasce dal fatto che necessariamente nel caso di più proprietà divise per piani, vi sono delle parti che non possono non essere in comune, quindi il singolo condomino oltre ad essere esclusivo proprietario di casa è anche comproprietario di questi beni. Gli organi fondamentali del condominio sono:

  • l’assemblea dei condomini che è l’organo deliberativo;

  • l’amministratore che è l’organo esecutivo ed è necessario se vi siano più di 4 condomini.

L’assemblea per avere valore deve avere un minimo di partecipanti e l’invito deve essere rivolto a tutti i condomini, le decisioni vengono prese per maggioranza semplice, tranne che per casi ove occorre il consenso di tutti. Ogni condominio con più di 10 condomini deve avere un regolamento in cui siano fissate le norme d’uso dei vari beni, agisce a mezzo amministratore nei confronti di terzi, questi ha anche la rappresentanza processuale. Il condominio ha durata perpetua fino al momento in cui tutti gli appartamenti non diventino di unica proprietà.

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LA MULTIPROPRIETA’

Ricorre quando lo stesso immobile viene separatamente alienato a più soggetti. A ciascuno è attribuito il diritto di godere di quella frazione immobiliare in modo esclusivo ma per periodi di tempo limitati a turno con gli altri proprietari della medesima frazione immobiliare.

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LA SUPERFICIE

Il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri che ne acquista la proprietà, può alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo. E’ una deroga al principio per il quale tutto ciò che sta sopra al suolo appartiene al proprietario. L’art. 952 c.c. prevede il cd. diritto del superficiario sul suolo, cioè il diritto di erigere e mantenere una costruzione su suolo altrui e il diritto dello stesso superficiario sulla costruzione. Il diritto di superficie può sorgere per contratto o negozio e per testamento, legittimato a costituire il diritto è soltanto il proprietario del suolo, può essere costituito in perpetuo o per un tempo determinato, quando è a tempo determinato il proprietario del suolo, una volta scaduto il termine, di diritto diventa proprietario anche della costruzione. Oltre che per scadenza del termine il diritto di superficie può estinguersi per prescrizione, ma se la costruzione è già stata eseguita non potrà esserci, se invece non è stata costruita il diritto di eseguirla si estingue se non esercitato nei 20 anni dalla sua costruzione. Come tutela il superficiario è legittimato ad esperire una azione rivolta a far cessare le turbative che ostacolano la realizzazione della costruzione.

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L’ENFITEUSI

Costituisce quel diritto reale di godimento su cose altrui che attribuisce al titolare lo stesso potere di godimento del fondo che spetta al proprietario, salvo l’obbligo di migliorare il fondo e di pagare al proprietario concedente un canone periodico. Può essere costituita sia su fondi agricoli che urbani. Può sorgere per usucapione, testamento e contratto, può essere costituita in perpetuo o a tempo determinato, che non può essere inferiore a 20 anni.

Il concedente ha diritto al canone, al miglioramento del fondo e ha l’obbligo di rimborsare, quando cessa l’enfiteusi, i miglioramenti effettuati.

L’enfiteuta ha diritto sui frutti del fondo, al rimborso dei miglioramenti, ha l’obbligo di pagare le imposte e gli altri pesi che gravano sul fondo, di pagare il canone periodico al concedente, di migliorare il fondo.

L’art. 968 c.c. fa espressamente divieto all’enfiteuta di costituire, a sua volta, enfiteusi sul fondo. L’enfiteuta ha diritto all’affrancazione, e attraverso il suo esercizio può diventare proprietario del fondo mediante il pagamento di una somma di denaro pari a 15 volte il canone annuo; in caso di mancata adesione del proprietario può adire vie legali e richiedere sentenza costitutiva. La devoluzione è invece un diritto del proprietario, il quale può ottenere la liberazione del fondo, chiedendo all’Autorità Giudiziaria una pronunzia costitutiva di caducazione dell’enfiteusi, con conseguente riespansione del diritto di proprietà se l’enfiteuta deteriora il fondo, non adempie nell’obbligo di migliorarlo o non paga da due anni. L’enfiteusi si estingue per decorso del tempo, per perimento del fondo, per confusione, quando l’enfiteuta diventa anche proprietario, per non uso ventennale del diritto da parte dell’enfiteuta o per effetto di affrancazione o devoluzione.

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LE SERVITU’ PREDIALI

La servitù consiste nel peso (o limitazione) imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario. La servitù è quindi diretta a realizzare l’utilizzazione di un fondo (dominante) per il servizio di un altro fondo (servente), creando una situazione di vantaggio per il proprietario del fondo dominante. E’ posta a vantaggio del fondo e non del proprietario, sicchè questi riceve il vantaggio della servitù appunto attraverso il suo bene. La servitù presenta i seguenti caratteri: 

  • appartenenza dei due fondi a proprietari diversi; 

  • indivisibilità (la servitù si estende ad ogni parte del fondo ed è indivisibile da esso);

  • ambulatorietà attiva e passiva (le servitù si trasferiscono automaticamente e congiuntamente al trasferimento del fondo dominante o servente cui accedono);

  • impossibilità di consistere in un facere.

Le servitù possono essere:

  • apparenti (si manifestano con opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio);

  • non apparenti (quelle per le quali non sono richieste tali opere);

  • affermative (per le quali è richiesto un comportamento attivo del proprietario del fondo dominante, che il proprietario del fondo servente deve sopportare); 

  • negative (comportano un non facere a carico del proprietario del fondo servente; ad esempio, non costruire oltre una certa altezza); 

  • volontarie o coattive (per volontà dei singolo o per legge); 

  • temporanee o perpetue in base alla durata.

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LE SERVITU’ COATTIVE

Sono quelle che trovano il loro titolo nella legge e sono tipiche, cioè sono soltanto quelle previste dalla legge. Le principali figure sono: la servitù di acquedotto coattivo (consiste nel diritto di far passare acque proprie attraverso fondi altrui), la servitù di passaggio coattivo (consiste nel diritto al passaggio sul fondo vicino per accedere alla pubblica via, nel caso di interclusione assoluta o relativa del fondo).

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COSTITUZIONE SERVITU’ VOLONTARIE

I modi di acquisto comuni a tutte le servitù sono il contratto tra il proprietario del fondo dominante e del fondo servente e il testamento. I modi di acquisto delle servitù apparenti sono l’usucapione ordinaria o abbreviata e la destinazione del padre di famiglia.

Le servitù si estinguono:

  • per confusione, quando dominante e servente sono lo stesso proprietario; 

  • per prescrizione estintiva ventennale (non uso); 

  • scadenza del termine; 

  • abbandono del fondo servente; 

  • rinuncia del proprietario del fondo dominante; 

  • totale perimento di uno dei due fondi,

Le azioni a tutela sono: il mero accertamento, l’azione confessoria mirante alla cessazione di turbative alla servitù e azioni possessorie.

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L’USUFRUTTO

Si concreta nel diritto riconosciuto all’usufruttuario di godere ed usare della cosa altrui, traendo da essa tutte le utilità che può dare, con l’obbligo di non mutarne la destinazione economica. La nuda proprietà è la situazione del proprietario del bene gravato da usufrutto al quale è sottratto il potere di usare il bene stesso e di farne propri i frutti. Oggetto dell’usufrutto può essere qualunque specie di beni, in linea generale deve trattarsi di beni infungibili ed inconsumabili, stante l’obbligo dell’usufruttuario di restituire lo stesso bene alla fine dell’usufrutto; per le cose consumabili è previsto il quasi usufrutto, che prevede la restituzione di beni dello stesso genere e qualità.

A differenza degli altri diritti reali, è caratterizzato dalla temporaneità, infatti non può eccedere la vita dell’usufruttuario o i 30 anni se si tratta di persona giuridica. Non esiste l’usufrutto successivo ma esiste quello congiuntivo, che si estingue alla morte dell’ultimo usufruttuario. L’usufrutto può acquistarsi per legge, per contratto, per testamento o per usucapione. L’usufruttuario ha diritto di conseguire possesso della cosa, di far suoi i frutti e ad un’indennità per i miglioramenti apportati al fondo, di cedere il proprio usufrutto, di concedere ipoteca sull’usufrutto e di locare il bene. Gli obblighi dell’usufruttuario sono legati all’obbligo di restituire la cosa al termine dell’usufrutto, a tale fine deve fare a sue spese l’inventario dei beni e prestare idonea cauzione per prendere possesso della cosa, non modificare la destinazione economica del bene oggetto dell’usufrutto e nell’esercizio del suo diritto usare la diligenza del buon padre di famiglia, sostenere le spese e gli oneri relativi alla custodia, all’amministrazione ed alla manutenzione ordinaria del bene, pagare imposte e canoni, denunciare al proprietario usurpazioni. Gli obblighi del nudo proprietario sono curare le riparazioni straordinarie e far fronte ai contributi di miglioria non annuali. L’usufrutto può estinguersi per morte dell’usufruttuario, prescrizione a seguito di non uso ventennale, totale perimento del bene, abuso del diritto da parte dell’usufruttuario, rinuncia dell’usufruttuario, scadenza termini, annullamento, rescissione, risoluzione del contratto. A tutela dell’usufruttuario vi sono le azioni possessorie, di rivendica, negatorie e di mero accertamento.

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L’USO E L’ABITAZIONE

Il diritto di uso attribuisce al suo titolare il potere di servirsi di un bene, se esso è fruttifero di raccoglierne i frutti, ma solo limitatamente a quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia.

Il diritto di abitazione conferisce al titolare solo il diritto di abitare una casa limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia.

Entrambi hanno carattere personalissimo e non possono essere ceduti o locati.

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