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15. I beni della P.A.

I BENI PUBBLICI

Sono beni pubblici i beni che appartengono allo Stato o ad un altro ente pubblico destinati a soddisfare in modo diretto un pubblico interesse. La P.A., per perseguire i suoi fini istituzionali, necessita di mezzi e di beni sia mobili (denaro) che immobili; il complesso di tali beni è definito Patrimonio dello Stato.

I beni si distinguono in demaniali (art. 822 c.c.) e patrimoniali indisponibili (art. 826 c.c.): Tale distinzione si basa su un criterio puramente formale, cioè sul fatto che la legge definisca il bene demaniale o meno.

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I BENI DEMANIALI

Presentano due caratteristiche fondamentali: 

  1. sono sempre beni immobili o universalità di beni mobili; 

  2. devono appartenere ad enti pubblici territoriali (Stato, Regioni, comuni o province).

In materia di federalismo fiscale è stato emanato il federalismo demaniale che prevede l’individuazione di beni appartenenti al demanio statale che possono essere attribuiti agli enti pubblici territoriali su loro richiesta.

Distinguiamo:

  • Demanio necessario: i beni immobili costituenti il demanio necessario sono di esclusiva proprietà dello Stato e non possono che appartenere ad esso. Vi fanno parte il demanio marittimo (lido del mare, spiaggia, porti, rade, lagune, foci dei fiumi in mare, bacini d’acqua salata, canali per uso pubblico marittimo; non fa parte del demanio il mare territoriale, ovvero la fascia di mare fino a 12 miglia dalla costa), il demanio idrico (i fiumi, i laghi e i torrenti, le acque definite pubbliche dalle normative in materia, ossia acque sotterranee e acque superficiali raccolte in cisterne, i ghiacciai e i porti o gli approdi destinati alla navigazione interna) e il demanio militare (fortezze, piazzeforti, installazioni missilistiche, linee fortificate e trincerate, porti, aeroporti militari, ferrovie militari, tutte quelle opere permanenti destinate alla difesa nazionale).

  • Demanio accidentale: comprende beni che possono anche non essere di proprietà di enti pubblici territoriali, qualora però lo siano, rientrano nel demanio e non nei beni patrimoniali indisponibili e sono il demanio stradale, ferroviario, aeronautico, di acquedotti di proprietà di enti pubblici territoriali e beni di demanio storico, artistico ed archeologico.

  • Demanio naturale: sono i beni del demanio necessario, tranne quello militare.

  • Demanio artificiale: sono demaniali per la specifica destinazione loro data, tale è demanio militare e accidentale.

I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili (ogni atto di trasferimento è nullo), non sono acquistabili per usucapione da parte di nessuno in quanto non possono formare oggetto di diritto di terzi, il diritto di proprietà pubblica su di essi è imprescrittibile e sono inespropriabili sia a titolo di esecuzione forzata che per pubblica utilità. La demanialità del bene è estesa anche alle sue pertinenze ed alle servitù costituite a favore del bene demaniale.

In base ai soggetti che utilizzano i beni pubblici, i beni d’uso possono essere:

  • ad uso diretto (beni demaniali utilizzati dalla P.A. esclusivamente per il perseguimento dei propri compiti istituzionali);

  • ad uso generale (l’interesse pubblico è conseguito con il godimento dei beni demaniali da parte della collettività); 

  • ad uso particolare (quando il bene serve l’interesse pubblico mediante l’uso non permesso a tutti ma riservato solo a determinati soggetti); 

  • ad uso eccezionale (concessione relativa all’occupazione di suolo pubblico).

L’art. 823 c.c. attribuisce all’autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. La tutela amministrativa consiste nell’esercizio di quei poteri, previsti da leggi speciali, mediante i quali la P.A. per garantire i beni in oggetto contro qualsiasi illiceità, occupazione o abusiva utilizzazione, può irrogare sanzioni l’ordine di sgombero, utilizzare speciale personale di vigilanza.

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I BENI PATRIMONIALI

Sono tutti beni che non hanno i caratteri della demanialità e si distinguono in beni indisponibili e disponibili: i primi sono destinati ad un pubblico servizio, al conseguimento di fini pubblici e sono perciò beni pubblici, i secondi hanno carattere strumentale in quanto destinati alla produzione di redditi, sono beni di proprietà di enti pubblici.

Nel dettaglio:

  • I beni patrimoniali indisponibili: sono beni pubblici, sia mobili che immobili, e possono appartenere a qualsiasi ente pubblico e sono le foreste, le miniere, le acque minerali e termali, le cave, la fauna selvatica, beni di interesse storico, artistico e archeologico, i beni militari non rientranti nel demanio militare, gli edifici destinati a sede degli uffici pubblici e beni costituente la dotazione del Presidente della Repubblica. Il principio di inalienabilità è sancito dall’art. 828 c.c. che prevede che non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge. Sono soggetti ad usucapione da parte di terzi nel caso in cui siano stati sottratti alla loro destinazione e poi trasferiti a terzo in buona fede, il quale potrà acquistarli per usucapione nei termini di legge. Sono impiegati dalla P.A. per l’esercizio di pubblici servizi, assolvendo in tal modo la funzione di interesse pubblico (c.d. beni d’uso).

  • I beni patrimoniali disponibili: non sono beni pubblici, ma di proprietà di un ente pubblico, hanno carattere prevalentemente redditizio e sono usati dalla P.A. perché producano un reddito; comprendono il patrimonio mobiliare (denaro privo di specifica destinazione, gli utensili, i beni che derivano dalla partecipazione dello Stato al capitale azionario di società pubbliche ed imprese private), il patrimonio fondiario ed edilizio. Sono beni privati a tutti gli effetti con la conseguenza che sono soggetti esclusivamente alle regole del codice civile e sono quindi alienabili, usucapibili e assoggettabili a diritti reali a favore di terzi.

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