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10. Gli organi di rilievo costituzionale

GLI ORGANI DI RILIEVO COSTITUZIONALE

Definiti organi ausiliari in virtù delle funzioni esercitate e della posizione di indipendenza del loro membri, godono di particolare prerogative. Nei confronti di CNEL, Consiglio di Stato e Corte dei Conti, la legge assicura l’indipendenza degli istituti e dei loro componenti di fronte al Governo, sono quindi definiti organi di rilevanza costituzionale, poiché previsti dalla Costituzione ma disciplinati dalla legge ordinaria con norme di rango costituzionale, che come tali necessitano di una partecipazione più ampia delle forze politiche e non limitata alla sola maggioranza.

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IL CNEL

Il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (art. 99 Cost.) è un organo composto da esperti e rappresentanti di categorie produttive, svolge una funzione di consulenza del Parlamento e del Governo e cui è riconosciuta l’iniziativa legislativa e un ruolo di cooperazione nell’elaborazione della legislazione economica e sociale.

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IL CONSIGLIO DI STATO

E’ l’organo di consulenza giuridico amministrativa e di tutela della giustizia nell’amministrazione (art. 100 Cost). Tale organo valuta l’attività amministrativa sia dal punto di vista della legittimità che del merito (funzione consultiva), unitamente al T.A.R. costituisce l’organo giurisdizionale amministrativo di secondo grado (funzione giurisdizionale).

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LA CORTE DEI CONTI

E’ il massimo organo di controllo dell’amministrazione nonché la suprema magistratura in materia di contabilità pubblica (art. 100 Cost.); esercita il controllo preventivo sulla legittimità degli atti del Governo e successivo sulla gestione del bilancio dello Stato, partecipa al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in forma ordinaria e riferisce direttamente alla Camere sul risultato del riscontro eseguito.

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IL CONSIGLIO SUPREMO DI DIFESA

E’ un organo di rilievo costituzionale, collegiale e con funzioni consultive e deliberative, si occupa di tutti i problemi attinenti alla difesa nazionale, determinando i criteri e fissando le direttive per l’organizzazione ed il coordinamento delle attività militari dello Stato ed è presieduto dal P.D.R.

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AUTORITA’ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI

Sono enti pubblici dotati di indipendenza dagli organi politici costituzionali che hanno il compito di controllare in modo imparziale il rispetto delle leggi in determinati settori considerati particolarmente sensibili (ad esempio, concorrenza, telecomunicazioni, ecc). La direzione è affidata a tecnici nominati fra coloro che non hanno alcun rapporto con i centri di elaborazione dell’indirizzo politico; hanno autonomia finanziaria e contabile.

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PRINCIPI COSTITUZIONALI DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

I principi a cui si deve conformare l'attività amministrativa sono innanzitutto quelli stabiliti dalla Costituzione e poi quelli stabiliti dalle leggi ordinarie dello stato. Nel dettaglio:

  • art. 5 Cost.: principio del decentramento amministrativo e principio della tutela delle autonomie locali;

  • art. 97 Cost.: "I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione". L'articolo fissa duqnue tre principi che rappresenano i cardini del sistema per l'attività amministrativa, ossia: principio di legalità, principio di buon andamento e principio di imparzialità;

  • art. 118 Cost.: "Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza". Si sanciscono dunquea livello costituzionale i principi di sussidiarietà, adeguatezza e di differenziazione. Inoltre: "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà". Si stabilisce quindi un principio di sussidiarietà orizzontale, stabilendo che è comunque preferibile (dove possibile) soddisfare i bisogni pubblici tramite l'attività dei privati piuttosto che con quella della pubblica amministrazione.

Ulteriori principi presenti nella costituzione che interessano l'attività amministrativa della pubblica amministrazione sono:

  • principio del decentramento amministrativo: la Repubblica deve operare il più ampio decentramento possibile;

  • principio del riconoscimento delle autonomie locali: la Repubblica anche se indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali;

  • principio della responsabilità della pubblica amministrazione: lo Stato e gli enti pubblici sono responsabili per i fatti compiuti dai propri dipendenti;

  • principio della tutela giurisdizionale del privato contro atti della pubblica amministrazione: contro gli atti della pubblica amministrazione è ammessa sempre la tutela dei propri diritti e dei propri interessi legittimi.

Infine, la L. n.241/1990 (che ha definito positivamente il procedimento amministrativo), ha definito il principio della trasparenza e il principio del diritto all'accesso del procedimento amministrativo. Questi stabiliscono che il procedimento e le relative informazioni devono essere facilmente accessibili da parte di chi ve ne abbia legittimo interesse. Dall'applicazione di questi due principi ne deriva che:

  • il procedimento di formazione dell'atto amministrativo è un procedimento pubblico;

  • l'avvio del procedimento deve essere portato a conoscenza degli interessati;

  • gli atti finali del procedimento devono essere pubblicizzati;

  • gli interessati hanno diritto di prendere visione degli atti e dei documenti procedimentali;

  • gli interessati hanno diritto di ottenere copia degli atti amministrativi.

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