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5. Gli enti pubblici territoriali

GLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI

La Repubblica si articola in 20 Regioni, di cui 5 ad autonomia o statuto speciale e 15 a statuto ordinario; oltre a queste gli enti territoriali sono le province, i comuni e le città metropolitane. Gli enti territoriali sono:

  • autarchici, cioè operano in regime di diritto amministrativo; 

  • ad appartenenza necessaria, in quanto ne fanno parte necessariamente tutti coloro che risiedono stabilmente nel loro territorio; 

  • associativi, perché composti da tutti i residenti nel territorio;

  • autonomi, in quanto ognuno dotato di propria autonomia politica, amministrativa e finanziaria.

REGIONI ORDINARIE A STATUTO SPECIALE

Per motivi di carattere politico, etnico ed economico l’Assemblea costituente ha riservato un trattamento giuridico differente a 5 regioni: Sicilia, Sardegna, Trentino, Valle d’Aosta e Friuli. Tale autonomia differenziata si esprime in una più ampia gamma di poteri ed attribuzioni, in un diverso sistema finanziario e in un regime di controllo più garantista. Le Regioni a statuto ordinario sono disciplinate nel titolo V della Costituzione, quelle a statuto speciale sono disciplinate dall’art. 116 Cost. che ne assicura particolari condizioni di autonomia.

L’AUTONOMIA STATUARIA

E’ contemplata dalla Carta costituzionale, la quale ha inteso riconoscere l’esistenza e la necessità dell’elaborazione degli statuti da parte delle Regioni, determinandone funzioni e limiti. Gli statuti delle regioni speciali hanno forma e sostanza di leggi costituzionali, non sono espressione di autonomia, hanno un ambito territoriale limitato e sono in grado di derogare alla Costituzione, purché sia necessario per garantire alle Regioni forme e condizioni particolari di autonomia. Gli statuti delle regioni ordinarie, invece sono atti che hanno la natura di leggi regionali rinforzate, esse infatti devono essere approvate a maggioranza assoluta dai suoi componenti.

L’AUTONOMIA LEGISLATIVA

  • Legislazione esclusiva dello Stato: alle Regioni è preclusa la potestà legislativa, in ragione dell’ambito ritenuto di tale importanza da richiedere una uniforme disciplina nazionale (ad esempio, moneta, forze armate, ecc.).

  • Legislazione concorrente tra Stato e Regione: la legge regionale deve rispettare i principi generali dello Stato senza poterli derogare.

  • Legislazione residuale della Regione: la Regione può esercitare la potestà legislativa in tutte le materie non espressamente riservate alla legislazione dello Stato.

L’AUTONOMIA REGOLAMENTARE E L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salvo delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia (art 117 comma 6 Cost.). L’art. 125 comma 1 Cost. prevedeva che nelle Regioni a statuto ordinario, il controllo sugli atti amministrativi era affidato ad una apposita commissione statale di controllo. Tale disciplina è stata abolita con la legge Bassanini (L. n.59/1997), ma l’operato delle Regioni rimane comunque vincolato allo Stato, che detiene il potere sostitutivo nei confronti dell’operato regionale.

Il Commissario di Governo era una figura avente il compito di fare da collegamento tra attività amministrativa statale e regionale. Tale figura è stata abolita e con l’art. 10 L. n.131/2003 è stata creata la figura del Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, al quale sono stati affidati tutti i compiti di raccordo tra Stato e Regioni; la carica è ricoperta dal Prefetto avente sede nel capoluogo di regione.
 

L’AUTONOMIA FINANZIARIA

  • La finanza ordinaria: L’art. 119 Cost. stabilisce che l’autonomia finanziaria di entrata e di spesa è esplicitamente attribuita oltre che alle Regioni, anche ai comuni, alle province e alle città metropolitane. Il Parlamento con la legge costituzionale n.1/2012, introduce il vincolo del pareggio in bilancio per lo Stato, il quale deve assicurare l’equilibrio tra entrate e spese del proprio bilancio; con la modifica dell’art. 119 Cost, questo vincolo è stato esteso anche alle regioni e agli enti locali.

  • Il fondo perequativo: E’ uno strumento (utilizzato per territori con minore capacità fiscale per abitante) che dovrebbe compensare eventuali squilibri tra le entrate tributarie delle regioni e consentire a tali enti di erogare i servizi di loro competenza a livelli uniformi su tutto il territorio nazionale.

  • La finanza straordinaria: Il terzo pilastro della finanza regionale è costituito dalle risorse aggiuntive destinate dallo Stato, il quale, per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere squilibri economici e sociali, destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città o Regioni. Possono essere assegnate su tutto il territorio nazionale, ma devono essere erogate solo per il perseguimento delle finalità espresse dell’art. 119 comma 5 Cost.

IL PATRIMONIO REGIONALE

Comuni, province, città e regioni hanno un proprio patrimonio attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.

IL FEDERALISMO FISCALE

Con la L n.42/2009, il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l’assicurazione di autonomia di entrata e di spesa degli enti territoriali. Per il raggiungimento di tale finalità, la citata legge reca disposizioni volte a stabilire i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, a disciplinare l’istituzione ed il funzionamento del fondo perrquativo, nonché l’utilizzo delle risorse aggiuntive e l’effettuazione di interventi speciali.

GLI ORGANI DELLA REGIONE

  • Consiglio regionale: E’ l’organo corrispondente al Parlamento dello Stato, esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli da Costituzione e dalle leggi. Al Consiglio spettano le attribuzioni amministrative conferite dallo statuto, esercita potere di controllo politico sull’operato della Giunta e del Presidente della Regione e approva il bilancio preventivo. Approva i piani concernenti l’esecuzione di opere pubbliche e l’organizzazione di servizi pubblici di interesse della Regione.

  • Giunta regionale: E’ l’organo esecutivo della Regione, partecipa direttamente all’attività di indirizzo politico della Regione. La sua principale attribuzione è l’attività di iniziativa politica che si esprime attraverso la presentazione di disegni di legge al consiglio. La giunta ha iniziativa legislativa e regolamentare, provvede alla gestione dell’ente, dirige l’attività degli uffici regionale ed amministra il patrimonio; per motivi di urgenza può sostituirsi al Consiglio.

  • Presidente della Regione: E’ anche il Presidente della Giunta regionale, della quale si occupa di nomina e revoca dei membri. Viene eletto a suffragio universale e diretto, salvo che lo Statuto regionale disponga diversamente. Rappresenta la Regione ed è titolare di un potere proprio ed esclusivo, quando l’ente deve manifestarsi come ente unitario. Presiede la Giunta e ne disciplina il funzionamento, garantendone l’unità di indirizzo.

IL CONTROLLO DELLO STATO SUI SOGGETTI

In caso di compimento di atti contrari alla Costituzione o per gravi violazioni di legge o per la presenza di ragioni di sicurezza nazionale, lo scioglimento o la rimozione del Consiglio regionale è disposto con decreto motivato del Capo dello Stato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ TRA REGIONI E STATO

La Costituzione prevede forme di coordinamento tra Regioni e Stato per quanto riguarda immigrazione e ordine e sicurezza pubblica. Tali riunioni prendono il nome di Conferenze permanenti, cui vanno ad aggiungersi commissione bicamerale per le questioni regionali e la cabina di regia.

LE REGIONI E L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE

L’art. 117 comma 5 Cost. recita che le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nelle materie di loro competenza, provvedono all’attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge.

LE REGIONI E L’UNIONE EUROPEA

Le Regioni partecipano alla formazione e all’attuazione delle normative dell’Unione Europea nella fase ascendente, ovvero l’iter procedurale che porta all’adozione da parte delle istituzioni dell’U.E. di determinati atti e nella fase discendente, ovvero nel momento in cui diventa necessario dare attuazione nel nostro Stato agli atti normativi dell’U.E.


 

IL POTERE SOSTITUTIVO

L’art. 120 comma 2 Cost. prevede e disciplina un potere sostitutivo in capo allo Stato, in particolare al Governo, nei confronti sia degli organi delle Regioni sia di quelli degli altri enti, nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali e della normativa europea, oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica.

In caso di inerzia delle Regioni o delle Province, lo Stato può intervenire in merito all’attuazione degli atti dell’U.E. La procedura di tale potere è la seguente: 

  1. il Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro competente, assegna un tempo congruo all’ente per adottare i provvedimenti necessari; 

  2. scaduto il termine, vengono adottati dal Presidente del Consiglio i provvedimenti dovuti, con l’emissione di un atto normativo o la nomina di un Commissario ad acta.

In casi urgenti tale dispositivo non viene preso in considerazione ed il Consiglio dei Ministri adotta direttamente i provvedimenti necessari.

AUTONOMIA STATUARIA E REGOLAMENTARE DEGLI ENTI LOCALI

La riforma costituzionale del 2001 prevede che i comuni e le province oltre che le Regioni e le città metropolitane, sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. L’autonomia normativa di cui godono gli enti, si esplica anche con l’emanazione dei regolamenti, cui la dottrina riconosce carattere attuativo-integrativo delle disposizioni statuarie.

 

COMUNI, PROVINCE E CITTA’ METROPOLITANE

I Comuni sono gli enti originari e coincidono di solito con un centro urbano storicamente identificato come tale, ad essi spettano buona parte dei compiti amministrativi e dei servizi in favore del cittadino.

Le Province sono gli enti intermedi fra Comuni e Regioni, alle province spettano i compiti di coordinamento, alcuni compiti amministrativi e la gestione dei servizi.

Le città metropolitane sono speciali tipi di province all’interno di aree metropolitane; si indica in generale una ampia area urbanizzata e densamente popolata, costituita da un centro, la città principale, e da una serie di aggregati urbani e di insediamenti produttivi che si relazionano in maniera intensa e permanente con il centro.

IL COMUNE

E’ l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, gode di autonomia statuaria, normativa, organizzativa ed amministrativa. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, nei settori inerenti i servizi alla persona, alla comunità e allo sviluppo economico.

Sono organi di governo del comune:

  • Il Consiglio Comunale: è l’organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.

  • La Giunta Comunale: collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente a quest’ultimo sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

  • Il Sindaco: è eletto a suffragio universale e diretto, rappresenta il Comune, convoca e presiede la Giunta, nonché il Consiglio quando non è previsto un presidente e sovrintende al funzionamento dei servizi, degli uffici e all’esecuzione degli atti. Dura in carica 5 anni, non è immediatamente rieleggibile, a meno che uno dei due mandati non sia stato inferiore a due anni sei mesi e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

LA PROVINCIA

E’ definita come l’ente che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove e coordina lo sviluppo. Spettano alla provincia le funzioni amministrative e di interesse provinciale che comprendono vaste zone intercomunali o l’intero territorio provinciale in determinati settori. Alle province sono delegati compiti di promozione, coordinamento di attività, nonché la realizzazione di opere di rilevante interesse provinciale nel settore economico, turistico, sociale, culturale e sportivo. Ulteriore compito è quello della programmazione; con il D.L. n.201/2011 (c.d. la manovra Monti "salva-Italia"), è stato disposto che alle province spettano esclusivamente le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie e nei limiti stabiliti dalla legge statale.

Il D.L. n.95/2012 (c.d. spending review), ha disposto il riordino delle province, sulla base di due parametri: 

  • la dimensione territoriale (non inferiore a 2500 km);

  • la popolazione residente (non inferiore a 350mila abitanti).

Gli organi di governo della provincia sono il Consiglio e il Presidente, che durano in carica 5 anni, mentre è stata soppressa dalla manovra Monti la Giunta. I membri del Consiglio, non più di 10, sono eletti dagli organi elettivi dei Comuni ricadenti nel territorio della provincia, mentre il Presidente è eletto dallo stesso consiglio provinciale, tra i suoi componenti.


 

LA CITTA’ METROPOLITANA

Ente locale, dotato di propri statuti, poteri e funzioni. Sono attribuite funzioni fondamentali della provincia, nonché altre funzioni legate alla pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali, mobilità e viabilità, promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale. Vi sono due organi, il Consiglio metropolitano e il Sindaco metropolitano, che può nominare un vice-sindaco ed attribuire deleghe a singoli consiglieri.

LO STATUS DI ROMA CAPITALE

Roma è la capitale della Repubblica, la legge dello Stato disciplina il suo ordinamento (art. 114 comma 3 Cost.).

Non sarà possibile trasferire la capitale della Repubblica in altro luogo se non attraverso una modifica del testo costituzionale e viene in rilievo la necessità di definire un assetto organizzativo e funzionale adeguato per la capitale. Secondo la legge sul federalismo fiscale, Roma Capitale è un ente territoriale, i cui attuali confini sono quelli del comune di Roma e dispone di speciale autonomia statuaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione.

Gli organi di governo di Roma Capitale sono l’Assemblea Capitolina, la Giunta Capitolina ed il Sindaco.

IL CONTROLLO SUGLI ORGANI DEGLI ENTI LOCALI

L’art. 141 TUEL prevede lo scioglimento del Consiglio Comunale e provinciale quando:

  • il Consiglio compia atti contrari alla Costituzione; 

  • gravi e persistenti violazioni di legge; 

  • per gravi motivi di ordine pubblico; 

  • per mancata approvazione del bilancio nei termini di legge; 

  • quando non può essere garantito il normale funzionamento degli organi a causa delle dimissioni o decesso del Sindaco o del presidente della provincia; 

  • cessazione della carica o riduzione dell’organo assemblare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti il Consiglio; 

  • quando vi siano infiltrazioni mafiose; 

  • mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco e del presidente della Provincia approvata dal Consiglio comunale o provinciale.

Il Prefetto ha la facoltà, con proprio decreto, di sospendere il Consiglio comunale e provinciale, a condizione che vi sia l’attivazione della procedura per lo scioglimento e motivi di grave ed urgente necessità.

Con decreto del Ministero dell’Interno, quando compiano atti contrari alla Costituzione, per gravi e persistenti violazioni della legge e per gravi motivi di ordine pubblico, possono essere rimossi il Sindaco, il presidente della Provincia, i componenti dei consigli e delle giunte. La rimozione può avvenire nei luoghi ove vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, per le stesse cariche di cui sopra, qualora via sia la mancata programmazione ed organizzazione dei rifiuti a livello provinciale.

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