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4. Gli enti pubblici

LO STATO QUALE ENTE PUBBLICO

Il primo e più importante degli enti pubblici è lo Stato in veste di Stato-Amministrazione. La personalità giuridica dello Stato è enucleabile dal nostro ordinamento che afferma, tra l’altro, che lo Stato è civilmente responsabile dell’operato dei suoi organi, è proprietario di beni, può agire ed essere citato in giudizio ed ha il diritto di ottenere il risarcimento dei danni arrecati all’ambiente.

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GLI ENTI PUBBLICI DIVERSI DALLO STATO

Gli enti pubblici sono quei soggetti diversi dallo Stato che esercitano funzioni amministrative e che costituiscono la c.d. Pubblica Amministrazione indiretta. Tutti gli enti pubblici sono persone giuridiche, sono dotati di pubblici poteri e tutti si pongono a fianco dello Stato per raggiungere molteplici fini che questo si propone. Sono enti pubblici solo quegli enti a cui la legge riconosce espressamente tale natura.

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GLI ENTI PUBBLICI AUTARCHICI

Gli enti funzionali che agiscono in regime di diritto amministrativo e che possono qualificarsi Pubbliche Amministrazioni sono gli enti autarchici, i quali godono di un particolare regime giuridico che prevede:

  • autarchia (capacità di amministrare i propri interessi svolgendo un’attività avente gli stessi caratteri dell’attività amministrativa dello Stato);

  • autogoverno (facoltà di amministrarsi per mezzi di organi i cui membri sono eletti da coloro che ne fanno parte); 

  • autonomia (capacità della P.A. di darsi proprie regole);

  • autotutela (complesso di attività con cui la P.A. risolve i conflitti relativi ai suo provvedimenti).

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CLASSIFICAZIONE DEGLI ENTI PUBBLICI

  • Le corporazioni si basano sull’elemento di più persone; 

  • le istituzioni sono persone giuridiche nelle quali prevale l’elemento patrimoniale (istituti previdenziali) e i beneficiari sono persone diverse da quelle che le formano; 

  • gli enti territoriali sono quelli in cui il territorio è un elemento costitutivo per l’esistenza dell’ente; 

  • gli enti non territoriali sono gli altri enti nell’ambito dei quali alcuni hanno carattere nazionale altri locale; 

  • gli enti locali sono quelli che operano in un territorio circoscritto; 

  • gli enti nazionali esercitano la loro sfera d’azione su tutto il territorio nazionale; 

  • gli enti strumentali (ISTAT, INAIL, CNR, CRI, ecc.) perseguono fini propri ed esclusivi di altro ente (in genere lo Stato) da cui ricevono ordini e direttive, talché il loro margine di autonomia è minimo; 

  • gli enti autarchici operano in regime di diritto amministrativo; 

  • gli enti pubblici-economici agiscono in veste imprenditoriale attraverso strumenti privatistici; 

  • gli enti ausiliari (LUISS, CONI, ecc.) completano, integrano e aiutano l’azione statale perseguendo fini che pur non essendo propri ed esclusivi dello Stato, vengono da quest’ultimo considerati con molto interesse;

  • gli enti necessari che devono esistere necessariamente (ad esempio, le camere di commercio).

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GLI ENTI PUBBLICI ECONOMICI

Sono quelli che operano nel campo della produzione e dello scambio di beni e servizi, svolgendo attività prevalentemente economiche. Lo scopo di lucro non è un elemento essenziale, tuttavia è necessario che l’impresa venga esercitata in modo tale che da dall’attività si ricavi almeno quanto occorra per coprire i costi di produzione. Gli E.P.E. sono soggetti all’iscrizione nel registro delle imprese, non sono assoggettabili al fallimento, operano in regime di concorrenza con altri imprenditori, stipulano contratti disciplinati dal codice civile.

 

LA STRUTTURA DEGLI ENTI PUBBLICI

Possiamo distinguere tra organi ed uffici. L’organo rappresenta il principale strumento di imputazione attraverso il quale l’amministrazione agisce; elementi essenziali dell’organo sono:

  • il titolare dell’organo stesso (di norma persona fisica);

  • l’esercizio di una pubblica potestà da parte del titolare stesso (è organo solo colui che esercita una pubblica funzione, come il Prefetto o il Ministro e non il dipendente che svolga attività esecutiva o materiale).

L’ufficio è il complesso organizzato di sfere di competenze, persone fisiche, beni materiali e mezzi, rivolto all’espletamento di un’attività, tale da consentire all’organo, di porre in essere i provvedimenti per la realizzazione dei fini istituzionali dell’ente.

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RAPPORTO ORGANICO E DI SERVIZIO

E’ un rapporto non giuridico, che sorge con atto amministrativo di assegnazione ed esprime la relazione tra organo e soggetto preposto ad esso; è definito come un rapporto di immedesimazione tra preposto e organo, mentre il rapporto di servizio, che sorge con atto amministrativo di assunzione, è la relazione esterna tra la persona fisica e l’ente, in virtù del quale sorgono posizioni giuridiche tra due distinti soggetti giuridici.

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RAPPORTI INTERORGANICI

Per gerarchia si intende il rapporto esterno intercorrente tra organi individuali di grado diverso, all’interno di uno stesso ramo di amministrazione. La gerarchia in senso stretto permane nelle amministrazioni militari o deputate a compiti di pubblica sicurezza. Nell’attuale struttura amministrativa vi è la gerarchia in senso lato, caratterizzato solo da alcuni poteri. La direzione è un potere autonomo in via di progressiva evoluzione nella struttura amministrativa, meno intenso è il potere di coordinamento riconosciuto ad un ufficio rispetto ad altri al fine di coordinare l’attività.

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L’ESERCIZIO PRIVATO DI PUBBLICHE FUNZIONI

Si ha quando un’attività amministrativa di diritto pubblico è esercitata in nome proprio da soggetti privati, estranei all’amministrazione. Il soggetto privato che esercita la pubblica funzione deve essere titolato al detto esercizio, ciò può avvenire a causa della titolarità di un particolare ufficio (ad esempio, i comandanti di navi) o in esecuzione di una specifica attività professionale (ad esempio, i notai).

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LA COMPETENZA

La competenza di un organo designa il complesso di poteri e di funzioni che esso può per legge esercitare per perseguire fini di pubblico interesse. 

La competenza per materia comporta la ripartizione delle varie attribuzioni con riferimento ai singoli compiti, per cui vengono a formarsi vari settori all’interno della P.A., caratterizzato ciascuno da un compito particolare. 

La competenza per territorio presuppone identità di competenza per materia e comporta, all’interno di uno stesso ramo, la ripartizione delle attribuzioni con riferimento all’ambito territoriale di un dato organo. 

La competenza per grado presuppone identità di competenza per materia e per grado e si pone nell’ambito di uno stesso ramo dell’amministrazione, in base a tale competenza viene a crearsi una struttura piramidale.

 

TRASFERIMENTO DELL’ESERCIZIO DI COMPETENZA

La competenza amministrativa è retta dal principio di inderogabilità, in quanto le sfere di attribuzione e le competenze sono rimesse alla volontà del legislatore. Vi sono l’istituto della avocazione, della delega e della sostituzione con i quali è previsto lo spostamento dell’esercizio di essa:

  • l’avocazione da parte dell’organo gerarchicamente superiore dell’affare per cui è competente l’organo inferiore; 

  • la delega da parte dell’organo titolare ad altro organo amministrativo (la delega non trasferisce la titolarità del potere bensì soltanto l’esercizio di esso); 

  • la sostituzione si ha in caso di inerzia di un organo gerarchicamente inferiore, l’organo superiore si sostituisce nel compiere un atto vincolato.

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L’ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO

Si considerano amministrazioni aggiudicatrici, oltre lo Stato e gli Enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico, ossia quei soggetti giuridici istituiti per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale, aventi carattere non industriale e commerciale, dotati di personalità giuridica e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

La normativa europea individua la nozione di organismo di diritto pubblico alla stregua di tre parametri: 

  1. il possesso della personalità giuridica; 

  2. il fine perseguito (ossia, soddisfacimento di bisogni di interesse generale, non aventi carattere industriale o commerciale);

  3. la sottoposizione ad una influenza pubblica.

Perché si abbia la figura dell’organismo di diritto pubblico è necessario che i tre parametri operino cumulativamente.

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