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1. Giurisdizione penale

LA GIURISDIZIONE PENALE

Definita come la potestà pubblica, affidata al potere giudiziario (magistrato) consiste nel dare attuazione alla volontà della legge, quando questa non sia stata pacificamente e spontaneamente osservata.

Presenta i seguenti caratteri: 

  • strumentalità (rappresenta lo strumento attraverso la quale viene imposta ai consociati l’obbedienza alla legge);

  • indipendenza (è indipendente da ogni altra attività dello Stato);

  • imparzialità (il giudice deve essere estraneo ai fatti), indeclinabilità (il giudice non può rifiutarsi di decidere);

  • identità (è considerata una funzione unica e può essere ordinaria, per tutte le controversie esercitate dalla magistratura ordinaria o giurisdizione speciale, sono esercitate da magistrati che appartengono a speciali categorie (ad esempio, T.A.R., Consiglio di Stato, Corte dei Conti).

La giurisdizione penale è la funzione diretta ad applicare ad applicare ai casi concreti la legge, il suo esercizio tende ad accertare l’avvenuta violazione di una norma penale e ad infliggere al trasgressore la conseguente sanzione penale, ha competenza per la violazione delle norme penali che importano come conseguenza l’applicazione di una sanzione penale ovvero di una misura di sicurezza, mentre la giurisdizione civile si occupa della tutela giurisdizionale dei diritti privati e mira ad accertare la fondatezza della pretesa di chi ha attivato il processo.

I principi fondamentali della giurisdizione penale sono:

  • il principio di strumentalità: il processo penale si instaura solo a seguito di iniziativa del P.M.; 

  • il principio di contestazione: l’impossibilità di sostituire un giudice ad arbitrio dei privati;

  • il principio di indipendenza del giudice.

Sono organi della giurisdizione penale il Tribunale Ordinario, la Corte d’Assise, la Corte d’Appello, la Corte d’Assise d’Appello, Il Tribunale per i Minorenni, il magistrato di sorveglianza, il Tribunale di sorveglianza, la corte di Cassazione.

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