12. Giudice di pace
IL GIUDICE DI PACE
E’ un magistrato ordinario, che a differenza dei magistrati ordinari e quindi togati, è onorario, in quanto non incardinato da un rapporto di impiego con l’Amministrazione della giustizia, è temporaneo perché dura in carica un quadriennio rinnovabile una sola volta. I requisiti per la nomina sono: un’età fra i 30 e i 70 anni, l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, il fatto di non esercitare alcuna altra attività lavorativa, tranne quella di avvocato.
La figura del Giudice di pace è stata introdotta nel sistema processuale con D.Lgs. n.274/2000.
Per materia il giudice di pace è competente per delitti tentati o consumati previsti dal codice penale:
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Percosse (art. 581 c.p.)
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Lesione Personale (art. 582 c.p.)
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Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
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Ingiuria (art. 594 c.p.)
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Diffamazione (art. 595 comma 1-2 c.p.)
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Furto punibile a querela (art. 626 c.p.)
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Sottrazione di cose comuni (art. 627 c.p.)
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Usurpazione (art. 631 c.p.)
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Deviazione di acque e modificazioni dello stato dei luoghi (art. 632 c.p.)
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Invasione di terreni o edifici (art. 633 comma 1 c.p.)
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Danneggiamento (art. 635 comma 1 c.p.)
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Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo (art. 636 c.p.)
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Ingresso abusivo nel fondo altrui (637)
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Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 comma 1 c.p.)
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Deturpamento e imbrattamento cose altrui (art. 639 c.p.)
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Appropriazione di cose smarrite (art. 647 c.p.)
Per territorio è competente quello del luogo di consumazione del reato; la connessione si distingue in eterogenea (avente a oggetto procedimenti relativi a reati appartenenti alla competenza di giudici differenti), ed omogenea (avente ad oggetto procedimenti che sono tutti di competenza del giudice di pace).
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INDAGINI PRELIMINARI
L’art. 11 disciplina l’operato della P.G., che acquisita la notizia di reato, dopo le relative indagini, riferisce al P.M. con una relazione scritta entro il termine di 4 mesi, indicando giorno e ora di quando è stata acquisita la notizia. L’art. 12 disciplina l’operato del P.M.: se questi acquisisce in prima persona la notizia, in tali ipotesi può chiedere l’archiviazione, la citazione a giudizio dell’imputato o svolgere le indagini. Ai sensi dell’art. 17, il P.M. presenta al giudice di pace la richiesta di archiviazione quando la notizia di reato è infondata, quando manca una condizione di procedibilità, il reato è estinto o il fatto non è previsto dalla legge come reato (art. 411 c.p.p.), quando gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l’accusa, quando il fatto è di particolare tenuità. Il giudice di pace può accogliere la richiesta del P.M. e disporre con decreto l’archiviazione, disporre la restituzione degli atti al P.M. perché provveda a compiere ulteriori indagini o formuli entro 10 giorni l’imputazione coatta.
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L’ESERCIZIO DELL’AZIONE PENALE
Assume la qualità di imputato la persona alla quale il reato è attribuito nella citazione a giudizio disposta dal P.M. (notifica almeno 30 gg prima dell’udienza), nell’ipotesi di presentazione immediata a giudizio, nel decreto di convocazione delle parti emesso dal giudice di pace (nel termine di 3 mesi dalla notizia di reato).
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UDIENZA DI COMPARAZIONE, DIBATTIMENTO, SANZIONI E IMPUGNAZIONI
Quanto alla costituzione delle parti, valgono le regole dettate per i procedimenti ordinari. Nei casi dei reati perseguibili a querela, il giudice di pace dopo aver controllato la regolare costituzione delle parti, è tenuto a procedere al tentativo di conciliazione, il cui esito favorevole viene consacrato con apposito verbale.
Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l’imputato può presentare domanda di oblazione (l’oblazione è un istituto giuridico attraverso il quale, in taluni casi, è possibile estinguere il reato adempiendo ad una obbligazione amministrativa. In sintesi, l’illecito penale si trasforma in illecito amministrativo attraverso il pagamento di una determinata somma di denaro stabilita dalla legge). Per le contravvenzioni punite con la sola ammenda mediante il pagamento di una somma pari alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa (art. 162 c.p.); per le contravvenzioni punite, alternativamente, con l’arresto o con l’ammenda mediante il pagamento di una somma pari alla metà del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa (art. 162bis c.p.). In entrambi i casi il pagamento estingue il reato. Quando la domanda di oblazione viene proposta nel corso delle indagini preliminari, il P.M. trasmette gli atti del procedimento al G.I.P. il quale provvede con ordinanza. Il P.M., anche prima di presentare richiesta di decreto penale, può avvisare l'interessato, ove ne ricorrano i presupposti, che ha facoltà di chiedere e di essere ammesso all'oblazione e che il pagamento dell'oblazione estingue il reato. Quando per il reato per il quale si è proceduto è ammessa l'oblazione e non è stato dato l'avviso di cui al punto che precede, il Giudice, con il decreto penale di condanna, avverte l’imputato della relativa facoltà. Qualora viene proposta domanda di oblazione, il giudice, acquisito il parere del P.M., se respinge la domanda pronuncia ordinanza disponendo, se del caso, la restituzione degli atti al P.M.; altrimenti ammette all'oblazione e fissa con ordinanza la somma da versare, dandone avviso all'interessato.
Se si conclude senza successo la fase destinata alla definizione anticipata del processo, il giudice dichiara aperto il dibattimento, e l’esame dei testimoni, periti e consulenti tecnici, può essere condotto direttamente dal giudice sulla base delle domande e delle contestazioni proposte dal P.M. e dal difensore. L’art. 35 prevede una causa generale di estinzione del reato, per tutti i reati di competenza del giudice di pace, in conseguenza della riparazione del danno cagionato dal reato. Tra le sanzioni è previsto l’obbligo di permanenza domiciliare ed il lavoro di pubblica utilità.
Il P.M. può proporre appello contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria e può proporre ricorso in Cassazione contro le sentenze di quello stesso giudice. L’imputato può proporre appello contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria se impugna il capo relativo alla condanna del risarcimento del danno, può inoltre proporre ricorso per Cassazione contro le sentenze che applicano la sola pena pecuniaria e contro le sentenze di proscioglimento. Il ricorrente che ha chiesto il rinvio a giudizio dell’imputato, ha facoltà di proporre impugnazione contro la sentenza di proscioglimento, negli stessi casi in cui è ammessa l’impugnazione da parte del P.M. In tema di revisione si applica la disciplina del c.p.
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COMPETENZA CIVILE
In sede giurisdizionale il giudice di pace dirime, in materia civile, un'ampia gamma di controversie. In particolare, in base all'art. 7 del c.p.c., il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a 5mila Euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice, nonché per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi 20mila Euro.
È competente, qualunque ne sia il valore:
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per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
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per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;
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per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.
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per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.
Il giudice di pace in base all'art. 113 c.p.c. decide secondo equità le cause il cui valore non supera i 1100 Euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari; negli altri casi decide secondo diritto. In base all'art. 114 c.p.c. la causa può essere decisa secondo equità su richiesta delle parti.