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4. Elementi oggettivi del reato

ELEMENTI OGGETTIVI DEL REATO

Gli elementi oggettivi del reato si distinguono in:

- condotta

- evento

- nesso di casualità

 

CONDOTTA

Con il termine condotta si indica il comportamento umano che costituisce reato. Per essere penalmente rilevante, la condotta deve corrispondere a quella descritta dalla norma incriminatrice speciale, deve cioè essere tipica.

La condotta può essere positiva (azione) o negativa (omissione), ma in ogni caso deve essere accompagnata dalla coscienza e volontà di chi la compie.

Con il termine "presupposti della condotta", si indicano quegli elementi, di fatto o di diritto, che preesistono alla condotta e dai quali la condotta stessa prende le mosse perché il reato sussista, come ad esempio la gravidanza nell’aborto e la detenzione altrui nel furto.

A tal riguardo, l'art. 42 comma 1 c.p., sancisce: "Nessuno può essere punito per un’azione od omissione preveduta dalla legge come rato se non l’ha commessa con coscienza e volontà".

Affinché vi sia azione (condotta attiva), deve esserci un movimento del corpo, che si concretizzi in atti esternamente visibili e manifestati. L’azione può essere quindi costituita da un unico atto (reati unisussistenti) o da una pluralità di atti (reati plurisussistenti).

L'omissione (condotta omissiva) consiste invece mancato compimento dell’azione che si attendeva da una persona.

I reati omissivi si distinguono in:

  • Reati omissivi propri: per la cui sussistenza è necessaria e sufficiente la semplice condotta negativa del reo.

  • Reati commissivi mediante omissione: perché ricorrano è necessario che il soggetto, abbia causato con la propria omissione, un dato evento.

L’EVENTO

L'evento è il risultato della condotta consistente nella concretizzazione di una situazione derivante da un certo comportamento, è quindi un effetto naturale della condotta dell’agente. A tal proposito, si distinguono:

  • Concezione naturalistica: è qualsiasi modificazione della realtà naturale, conseguenza della condotta esteriore dell’uomo.In questo caso, l’evento non è l’elemento che ricorre sempre nel reato, esistono reati con pluralità di eventi e reati aggravati dall’evento.

  • Concezione giuridica: l'evento coincide con l’offesa arrecata dal reato e consiste nella lesione o messa in pericolo del bene protetto dalla norma. In questo caso, ogni reato consta necessariamente di un evento, non esistono reati con doppio evento o aggravati dall’evento: dall’evento dipende l’esistenza del reato.

In funzione dell'evento, è possibile distinguere diverse tipologie di reati:

  • Reati di pura condotta: sono quelli che si realizzano attraverso un semplice comportamento umano.

  • Reati di evento: la cui consumazione richiede che si concreti un effetto distinto della condotta.

  • Reati di danno e di pericolo: a seconda che il bene sia lesionato o solo messo in pericolo

  • Reati istantanei e permanenti: i primi si esauriscono in un solo momento, gli altri si protraggono.

 

NESSO DI CAUSALITA’

Ai fini dell’esistenza di un reato è necessario che la condotta e l’evento siano legati da un nesso causale. L’esistenza di tale legame è importante per poter stabilire se un fatto verificatosi sia opera dell’uomo, che grado di responsabilità questi abbia avuto, oppure se il fatto debba attribuirsi a fattori estranei.

Vi sono diverse teorie dominanti:

  • Conditio sine qua non: deve considerarsi ogni singola condizione dell’evento, è causa dell’evento l’insieme degli antecedenti senza i quali l’evento non si sarebbe verificato;

  • Causalità adeguata: è necessario che l’azione determinata dall’uomo sia proporzionata a provocare l’evento;

  • Causalità umana: per l’esistenza del rapporto di causalità, è necessario che l’uomo abbia posto in essere una condizione dell’evento e che quest’ultimo non sia il risultato del concorso di fattori eccezionali.

LA COSCIENZA E LA VOLONTA’ DELL’AZIONE (C.D. SUITAS)

Tale coefficiente psichico è indicato nell’art. 42 comma 1 c.p., ed è necessario perché possa parlarsi di condotta. La dottrina dominante afferma che esistono alcuni atti, i quali pur svolgendosi al di sotto della sfera lucida dell’intelletto, sono attribuibili all’agente, il quale con uno sforzo di volontà avrebbe potuto evitarli. Gli unici atti, che invece si sottraggono al controllo del volere, sono quelli che non possono in alcun modo essere impediti dal soggetto (atti istintivi e riflessi) coma ad esempio i movimenti compiuti nel delirio di una malattia.

La suitas risulta esclusa in due ipotesi definite dal legislatore:

  • la forza maggiore: ogni forza esterna contro la quale il soggetto non può resistere e che lo determina, contro la sua volontà e in modo inevitabile, al compimento di un’azione;

  • il costringimento fisico: non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto, mediante violenza fisica alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi. Del fatto commesso risponderà l’autore della violenza.

In funzione della condotta, è possibile distinguere diverse tipologie di reati:

  • Reati di azione e di omissione: i primi che si realizzano con un’azione, i secondi con un’omissione

  • Reati a condotta mista: richiedono cumulativamente un’azione ed un’omissione.

  • Reati a forma libera e vincolata: i primi concretati con qualsiasi attività che realizzi un determinato evento, i secondi in conformità a quanto espressamente indicato nella norma.

  • Reati unisussistenti e plurisussistenti: un solo atto o più atti.

  • Reati senza azione.

TEORIA DELL’IMPUTAZIONE OGGETTIVA DELL’EVENTO

La teoria prevede che la condotta:

  • sia "condicio sine qua non" dell'evento secondo il criterio naturalistico noto;

  • costituisca un c.d. aumento del rischio non consentito dall'ordinamento;

  • l'evento sia realizzazione del rischio non consentito.

Le attività rischiose vengono classificate secondo una triplice partizione:

  1. Condotte pericolose e non giuridicamente autorizzate: sono le condotte non utili e dannose, punite in sé o in quanto causa di eventi lesivi. L'ordinamento sancisce per queste condotte l'obbligo di astenervisi, essendo queste direttamente previste dalle norme incriminatrici quali condotte illecite o quali cause di un evento illecito normativamente stabilito.

  2. Condotte non giuridicamente autorizzate perché trasgressive di norme cautelari: le condotte de qua infatti, rientrano negli scopi preventivi delle norme cautelari, sono obbiettivamente prevedibili e obbiettivamente evitabili.

  3. Attività rischiose, ma giuridicamente autorizzate perché socialmente utili: esse implicano il rispetto del limite dell'autorizzazione prefissato dalla norma cautelare, minimizzando i rischi di eventi lesivi

CONCETTO DI ANTIGIURIDICITA’

Consiste nel contrasto tra il fatto e l’intero ordinamento giuridico. Considerata un concetto unitario e inscindibile, non è né oggettiva né soggettiva. Nella struttura del reato, l’antigiuridicità si sostanzia nella mancanza delle cosiddette cause di giustificazione.

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