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10. Delitti contro sentimento per animali

DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI - TITOLO IX Bis (artt. 544bis-544sexies c.p.)

  • Uccisione di animali (art. 544bis c.p.): ne risponde chiunque per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale; è un reato comune in quanto per la configurabilità non si richiede alcuna qualifica soggettiva. Sotto il profilo oggettivo riproduce la stessa struttura dell’omicidio, ne consegue che sia qualificabile come reato causale puro, attribuendo la norma a qualunque condotta oggettivamente idonea a produrre l’evento morte dell’animale, a prescindere dalle modalità di esecuzione. Il delitto è punibile a titolo di dolo generico, richiedendosi la cosciente e volontaria produzione dell’evento morte. La pena è della reclusione da 4 mesi a due anni. Arresto e fermo non consentito, si procede d’ufficio, competente è il Tribunale Monocratico.

  • Maltrattamento di animali (art. 544ter c.p.): sanziona chiunque per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o comportamenti o fatiche o lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche, ovvero chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. E’ un reato comune che non prevede alcuna qualifica soggettiva del reo. Sotto il profilo oggettivo la norma sanziona la lesione ad animale connessa ai requisiti di crudeltà o della mancanza di necessità. Altre condotte rilevanti sono la sottoposizione a sevizie e quelle attività che l’animale in relazione alle sue attitudini e caratteristiche fisiche, non è in grado di sopportare senza esporsi a notevoli sofferenze. Sotto il profilo soggettivo è punibile a titolo di dolo generico, essendo richiesta coscienza e volontà della realizzazione della condotta, prescindendo dalle finalità perseguite dal reo. La pena è della reclusione da 3 a 18 mesi, aggravio sanzionatorio se dal fatto deriva la morte. Arresto e fermo non consentito, si procede d’ufficio, competente è il Tribunale Monocratico.

  • Spettacoli o manifestazioni vietate (art. 544quater c.p.): risponde di tale delitto chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali. Fattispecie a carattere sussidiario, è configurabile ove il fatto non costituisca reato più grave. Soggetto attivo è organizzatore, ossia colui il quale ha il compito di coordinare risorse umane, animali e materiali in funzione del concreto svolgersi della manifestazione o dello spettacolo, promotore è colui al quale si deve l’iniziativa di porre in essere l’attività illecita. Sotto il profilo soggettivo è punibile a titolo di dolo generico richiedendosi esclusivamente la coscienza e volontà di porre in essere le attività descritte dalla fattispecie. Aggravio sanzionatorio è previsto nel caso di scommesse clandestine, al fine di trarne profitto per se o per altri, quando da tali attività deriva la morte dell’animale. Arresto e fermo non consentito, si procede d’ufficio, competente è il Tribunale Monocratico.

  • Divieto di combattimento tra animali (art. 544quinques c.p.): ne risponde chi promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate, tra animali che possano metterne in pericolo l’integrità fisica, chiunque fuori dai casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali, destina sotto qualsiasi tipo di forma alla partecipazione di combattimenti, medesima sanzione irrogata a carico di proprietari e detentori dell’animale e chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni. Sotto il profilo oggettivo si è osservato che la mancanza di autorizzazione concerne esclusivamente le competizioni. Sotto il profilo soggettivo sono punibili a titolo di dolo generico. Sono aggravate se le relative attività siano compiute in concorso con minorenni o con persone armate, se le medesime siano promosse utilizzando videoproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni, se il colpevole cura la ripresa o la registrazione, in qualsiasi forma dei combattimenti e delle competizioni. La pena è della reclusione da 1 a 3 anni, si procede d’ufficio ed è competente il Tribunale Monocratico.

  • Confisca e pene accessorie (art. 544sexies c.p.): in caso di condanna, anche patteggiamento, è sempre ordinata quale misura di sicurezza la confisca dell’animale, salvo che appartenga a persona estranea dal reato. Inoltre è prevista la sospensione da 3 mesi a 3 anni dell’attività di trasporto, commercio o allevamento di animali, se la condanna è contro chi svolge tali attività; in caso di recidiva si prevede l’interdizione dall’esercizio di tali attività. Gli animali confiscati sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta, individuati dal Ministro della Salute in concerto col Ministro dell’Interno.

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