1. Delitti contro personalità dello Stato
I DELITTI CONTRO LE PERSONALITA’ DELLO STATO - TITOLO I (artt. 241-313 c.p.)
Sono delitti che offendono gli interessi che concernono la vita dello Stato nella sua essenza unitaria. Per personalità dello Stato, è da intendere non solo la sicurezza dello Stato, ma tutto quel complesso di interessi politici fondamentali di altra indole, rispetto ai quali lo Stato intende affermare la sua personalità. Sono delitti oggettivamente politici, poiché offendono un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino.
I DELITTI DI ATTENTATO
Il legislatore non ha provveduto a dettare una disciplina generale per questi delitti, per tutti i reati in esame il codice appresta una tutela anticipata, punisce a titolo di consumato, gli atti diretti a commettere un determinato reato, non è necessario che si leda il bene protetto, essendo sufficiente la sua esposizione al pericolo. E’ inammissibile il tentativo nei delitti di attentato.
ASSOCIAZIONE CON FINALITA’ DI TERRORISMO O EVERSIONE (art. 270bis c.p.)
Chiunque promuove, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo o eversione dell’ordine democratico, come anche chi partecipa alle medesime. Il concetto di associazione purché sussista, è sufficiente quel minimo di organizzazione, idonea ad attuare la continuità del programma criminoso avuto di mira, è irrilevante il carattere duraturo o temporaneo, aperto o segreto dell’associazione stessa. E’ un reato plurioffensivo, che ricorre anche quando gli atti di violenza siano rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale.
La fattispecie è punibile a titolo di dolo specifico, dovendo gli agenti avere per fine il compimento degli atti di violenza rivolti all’eversione, pur se non si richiede che tale fine venga in concreto conseguito. La pena è da 7 a 15 anni per chi promuove e organizza, da 5 a 10 anni per chi partecipa.
ATTENTATO PER FINALITA’ TERRORISTICHE (art. 280 c.p.)
Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, attenta alla vita o all’incolumità di una persona. Il fatto materiale consiste nell’attentare alla vita di una persona, ovvero tentare di ucciderla o all’incolumità, ovvero tentare di cagionare un danno fisico diverso dalla morte. Trattandosi di un reato a consumazione anticipata, per la sua sussistenza sono necessari e sufficienti gli estremi dell’idoneità e dell’univocità degli atti, tale fatto deve essere idoneo a cagionare morte o lesione e che per il suo modo di essere e per le circostanze che lo accompagnino, palesi il fine cui è rivolto, il tentativo non è configurabile.
Le condotte con finalità di terrorismo, sono tipizzate dal legislatore con l’art. 270sexies c.p., in particolare si definiscono tali, quelle condotte che per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un’organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici a compiere o astenersi un qualsiasi atto, o destabilizzare e distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese.
Quanto alla finalità di eversione, si identifica nel fine più diretto a sovvertire l’ordinamento costituzionale e di travolgere l’assetto pluralistico e democratico dello Stato, disarticolandone la struttura, impedendone il funzionamento o deviandolo dai principi fondamentali che costituiscono l’essenza dell’ordinamento costituzionale.
La fattispecie è punibile a titolo di dolo specifico, il delitto richiede che alla volontà di attentare, si aggiunga il fine di raggiungere obiettivi dettati da ideologie che abbiano carattere terroristico o eversivo. E’ aggravato se dall’attentato all’incolumità derivi una lesione grave o gravissima, se i fatti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giuridiche o penitenziarie, ovvero di sicurezza pubblica, nell’esercizio o a causa delle loro funzioni, se dal fatto deriva la morte.
L’attentato alla vita è punito con la reclusione non inferiore a 20 anni, se deriva la morte si applica l’ergastolo, l’attentato all’incolumità è punito con la reclusione non inferiore a 6 anni, se deriva lesione grave pena non inferiore a 12 anni, lesione gravissima non inferiore a 18 anni, se deriva la morte pena di 30 anni.
I DELITTI DI ASSOCIAZIONE POLITICA
Per reati associativi, si intende una mera associazione di persone, che per mezzi impiegati e finalità perseguite, sia idonea a ledere o mettere in pericolo, interessi meritevoli di una particolare tutela. L’art. 18 Cost. riconosce il diritto di associarsi liberamente, possono essere legittimamente incriminate le associazioni che perseguono finalità delittuose (associazioni per delinquere) e le associazioni, che per realizzare scopi leciti, impiegano mezzi vietati (associazioni segrete).
BANDA ARMATA (art. 306 c.p.)
Quando per promuovere, uno dei delitti indicati dall’art. 302 c.p., si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono ad un trattamento sanzionatorio. Per banda si intende un gruppo organizzato di più persone, che con attività e volontà distinte, tendono al perseguimento di un fine comune, la banda deve essere armata, è indifferente il tipo delle armi a disposizione, è necessario che siano in possesso dei componenti della banda, anche se non è necessario il loro porto continuo. E’ indifferente che detenzione e porto siano o meno legittimi, gli eventuali delitti riguardanti le armi, concorrono nel delitto in esame. Sovventore è colui che contribuisce finanziariamente alla formazione della banda, ovvero fornisce agli appartenenti della banda, un aiuto di qualsiasi natura. La banda deve avere per fine, quello di commettere uno dei delitti non colposi contro la personalità interna o esterna dello Stato, se oltre a questo vi sono altri fini, la banda armata concorre con l’associazione per delinquere. Il dolo richiesto è quello specifico, il reo deve aver agito con l’intento di commettere o di far commettere delitto contro la personalità dello Stato, con la scienza del vincolo inerente alla banda ed al suo carattere armato. Per i capi la reclusione è da 5 a 15 anni, per chi partecipa da 3 a 9 anni.
SEGRETO DI STATO
Sono coperti da segreto di Stato, gli atti, i documenti, le notizie, le attività ed ogni altra cosa la cui diffusione, sia idonea a recare danno all’integrità della Repubblica, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione, all’indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati, alla preparazione e alla difesa militare. Nessuna notizia, documento o cosa relativa a fatti di terrorismo o eversivi dell’ordine democratico, possono essere oggetto di segreto di Stato. Spetta al presidente del Consiglio l’apposizione e la tutela del segreto di Stato. Sono puniti il procacciamento (artt. 256, 257, 259 c.p.) e la divulgazione (artt. 258-263 c.p.).