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5. Delitti contro l'ordine pubblico

DELITTI CONTRO L’ORDINE PUBBLICO - TITOLO V (artt. 414-421 c.p.)

Con l’espressione ordine pubblico, è inteso il buon aspetto e il regolare andamento della vita sociale, ovvero l’armonica e pacifica coesistenza dei cittadini, sotta la sovranità dello Stato e del diritto.

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ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (artt. 416-417 c.p.)

Ricorre quando tre o più persone (secondo la Cassazione non vanno computati gli incapaci di intendere e volere) si associano allo scopo di commettere più delitti, il reato sussiste solo per il fatto di partecipare all’associazione. E’ un reato permanente, purché sussista è sufficiente quel minimo di organizzazione, che serva ad attuare la continuità del programma criminoso avuto di mira, non è necessaria neppure l’esistenza di capi (coloro che regolano l’attività con poteri di supremazia), promotori (coloro che si fanno iniziatori dell’associazione), costitutori (coloro che determinano la nascita dell’associazione) od organizzatori (coloro che coordinano l’attività dei soci), ne la preventiva distribuzione delle mansioni e l’esistenza di un luogo abituale di riunione, la predisposizione di mezzi e la divisione del ricavato tra associati (coloro che aderiscono all’associazione).

Il dolo richiesto è specifico, consiste nella coscienza e volontà di entrare a far parte di un’associazione di almeno tre persone, con il fine di commettere più delitti. Il reato si consuma nel momento in cui è costituita l’associazione, il tentativo non è ammissibile, non è dunque necessaria l’effettiva commissione di un reato, è sufficiente l’esistenza della struttura organizzativa, di tutti i reati commessi, i singoli associati ne rispondono in concorso ex art. 416 c.p.

L’associazione per delinquere differisce dal concorso di persone nel reato, in quanto l’accordo che da vita alla costituzione dell’associazione è a carattere permanente e programmatico, mentre quello che determina il concorso è a carattere precario e contingente, si esaurisce appena il reato è stato commesso ed è circoscritto alla realizzazione di uno o più reati nettamente individuati.

L’art. 416 c.p. prevede 4 circostanze aggravanti: 

  • il brigantaggio, che si ha quando gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie; 

  • se il numero di associati è da 10 in poi; 

  • se l’associazione è diretta a commettere taluno dei reati previsti dall’art. 600 c.p. (riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù), dall'art. 601 c.p. (tratta di persone), dall'art. 602 c.p (acquisto e alienazione di schiavi), nonché su disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione (pena da 5 a 15 anni, da 4 a 9 solo per associati); 

  • se l’associazione è diretta a commettere reati inerenti prostituzione o pornografia minorile (artt. 600bis, ter, quater, quinques c.p.; pena da 4 a 8 anni, da 2 a 6 per associati).

La pena è della reclusione da 1 a 5 anni per i semplici associati, da 3 a 7 anni per i promotori, organizzatori, costitutori e capi, da 5 a 15 anni se ricorre aggravante del brigantaggio, aumentata di un terzo se partecipano più di 10 persone.

Ai sensi dell'art. 417 c.p., nel caso di condanna per associazione per delinquere, è sempre ordinata una misura di sicurezza; qualora il delitto sia commesso nell’esercizio di un’attività imprenditoriale, vi sarà la sanzione accessoria dell’incapacità di contrattare con la P.A. Competente è il Tribunale Monocratico, si procede d’ufficio, arresto facoltativo, fermo non consentito solo per gli associati.

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ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO (art. 416bis c.p.)

Chiunque fa parte di un associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L’associazione è di tipo mafioso quando color che ne fanno parte, si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti o servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se o per altri, ovvero la fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a se o altri, in occasione di consultazioni elettorali. Per tale tipo di associazione, ai fini della pena si distingue tra capi, promotori, organizzatori e associati.

La Cassazione ha stabilito che ai fini della consumazione, è necessario che l’associazione abbia conseguito, nell’ambiente nel quale opera, un’effettiva capacità di intimidazione. E’ un reato permanente che si protrae fino allo scioglimento dell’associazione o sino all’arresto dei soci o per defezione degli stessi ed il numero scenda sotto a tre.

Il dolo richiesto si traduce nella volontà di far parte, di dar vita, di dirigere o organizzare l’associazione, con la consapevolezza degli scopi, alla cui realizzazione questa è diretta e dei mezzi intimidatori ad essa caratteristici.

Il delitto è aggravato se l’associazione è armata, ovvero se le attività economiche, di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo, sono finanziate in tutto o in parte, con il prezzo, prodotto o profitto dei delitti (pena aumentata da un terzo alla metà).

Le relative disposizioni, si applicano anche alla camorra, alla ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo, perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni mafiose.

Le Nazioni Unite, con Convenzione “T.O.C.” del 2000, hanno predisposto una lotta contro la criminalità organizzata, con l’esecuzione di tale convenzione, si è provveduto a tipizzare il concetto di reato transnazionale, definito come quello punito con la pena della reclusione, non inferiore nel massimo a 4 anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché sia commesso in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato ma parte sostanziale della sua preparazione avvenga in altro Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività criminali in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

In relazione alla commissione di tali reati è prevista la confisca obbligatoria per equivalente delle cose che costituiscono prodotto, profitto o prezzo del reato; qualora non sia possibile, il giudice dispone la confisca di somme di denaro, beni o altre utilità di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente. Ad avviso della Cassazione, il gruppo criminale organizzato è configurabile in presenza di stabilità tra gli adepti, minimo di organizzazione, senza formale definizione dei ruoli, non occasionalità o estemporaneità della stessa, costituzione anche in vista di un solo reato.

La pena per il partecipe è da 7 a 12 anni, per organizzatori e promotori da 9 a 14 anni, se l’associazione è armata da 9 a 15 anni ai partecipi, da 12 a 24 ai promotori.

Il concorso esterno in associazione di tipo mafioso o concorso esterno in associazione mafiosa sono espressioni che indicano una forma di compartecipazione del reato di associazione di tipo mafioso, previsto e punito dall'art. 416bis c.p. Dal punto di vista formale, non è una autonoma fattispecie di reato, bensì rientrerebbe nell'ambito del concorso di persone nel reato. Si realizza con l'apporto di un contributo effettivo al perseguimento degli scopi illeciti di un'associazione di tipo mafioso senza però prender parte al sodalizio mafioso. L'applicabilità del reato di associazione a delinquere di tipo mafioso anche a carico di soggetti estranei al sodalizio mafioso è stata, ed è tuttora, questione discussa in dottrina.

Il reato di associazione per delinquere (indipendentemente dalla sua configurazione come "mafiosa" ex art. 416bis c.p.) è considerata da parte della dottrina una fattispecie a concorso di persone necessario (ex art. 110 c.p. che prevede la compartecipazione di più soggetti nella realizzazione della fattispecie), e ciò nonostante le sostanziali differenze sussistenti fra l'istituto del concorso e il reato di associazione a delinquere. In virtù di ciò tutti i soggetti aderenti all'associazione stessa dovrebbero essere legati dal vincolo associativo, ed avere la piena coscienza di far parte di tale associazione. Il concorso esterno in associazione mafiosa, invece, si configura come una sorta di "concorso nel concorso necessario", ossia, come la condotta di soggetto esterno all'associazione a delinquere (e quindi di soggetto a cui non è richiesta l'adesione al vincolo associativo) che apporti un contributo effettivo al perseguimento degli scopi illeciti dell'associazione. Tale contributo integrerà la fattispecie del reato in oggetto qualora sussistano una serie di requisiti, delineati, da ultimo, dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.22327/2003:

  • occasionalità e autonomia del contributo prestato;

  • funzionalità del contributo al perseguimento degli scopi associativi;

  • efficienza causale del contributo al rafforzamento e al consolidamento dell'associazione;

  • sussistenza, in capo al soggetto agente, del dolo generico, consistente nella consapevolezza di favorire il conseguimento degli scopi illeciti.

Competente è il Tribunale collegiale, si procede d’ufficio, arresto obbligatorio, fermo consentito.

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ASSISTENZA AGLI ASSOCIATI (art. 418 c.p.)

Commette tale reato, chi fuori dai casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, da rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all’associazione.

Il dolo è generico, consiste nella volontà e coscienza di dare rifugio ad una persona che si sa essere membro di associazione per delinquere, il reato è aggravato se le forme di aiuto sono prestate continuativamente, non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto, la pena è della reclusione da 2 a 4 anni, aumentata di un terzo se commesso continuativamente. Competente è il Tribunale Monocratico, si procede d’ufficio, arresto e fermo non consentito.

 

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ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO STUPEFACENTI (art. 74 c.p. - L. n.309/1990)

Ricorre tale fattispecie quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti inerenti produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Tale reato può concorrere con quello di cui all’art. 416bis c.p., la pena per gli associati è della reclusione non inferiore a 10 anni, per promotori, organizzatori e capi, non inferiore a 20 anni; le aggravanti sono: il possesso di armi, un numero da 10 persone in poi, se le armi sono occultate o tenute in luogo di deposito. La pena è attenuata per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all’associazione, risorse decisive per la commissione di delitti.

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