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9. Delitti contro moralità pubblica e buon costume

DELITTI CONTRO MORALITA’ PUBBLICA E BUON COSTUME - TITOLO IX (artt. 519-544 c.p.)

Per effetto dell’intervento legislativo attuato con la L. n.66/1996, si è modificato il Titoli IX del Libro II. Le fattispecie disciplinate da tale titolo sono quelle previste dagli artt. 527 e 528 c.p., depenalizzati con D.Lgs. n.8/2016.

Il bene giuridico protetto è la libertà sessuale, connotata come corollario della libertà individuale.

Per moralità pubblica si intende la coscienza etica di un popolo in un dato momento, più precisamente il suo modo di sentire e distinguere il bene dal male, l’onesto dal disonesto. 

Per buon costume si intende l’abitudine di vita conforme ai precetti di morale, decenza etichetta e cortesia, il pudore sessuale è il sentimento di pudicizia che rimane offeso da fatti e manifestazioni impudiche; l’onore sessuale è quell’aspetto dell’onore che attiene alla vita sessuale, ovvero la reputazione di cui gode ogni persona dal punto di vista sessuale.

In particolare:

  • Atti osceni (art. 527 c.p.): prevedeva la reclusione da 3 mesi a 3 anni, aumentata di un terzo se commessa nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori o se vi sia pericolo che questi assistano; depenalizzato con il D.Lgs. n.8/2016 con multa da 5.000 a 10.000 Euro.

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