12. Delitti contro la persona
DELITTI CONTRO LA PERSONA - TITOLO XII (artt. 575-623bis c.p.)
Sono quelli che offendono i beni essenziali dell’individuo, come vita, incolumità fisica, libertà e onore. Il diritto alla vita e all’incolumità fisica costituisce la prima prerogativa della persona e quindi trova tutela nelle norme che puniscono l’omicidio, le lesioni personali e le percosse. Oggetto specifico di tutela sono la vita e l’incolumità della persona, intesa come individuo, per le pluralità di persone ci si attiene ai delitti contro l’incolumità pubblica.
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L’OMICIDIO (art. 575 c.p.)
E’ definito come ogni azione od omissione, dolosa, preterintenzionale o colposa, che abbia per effetto la morte di un uomo. Scopo della norma è la tutela della vita di ogni singolo uomo, soggetto passivo è un uomo diverso dall’agente, non è punibile il tentativo di suicidio. La qualità di uomo si acquista secondo alcuni dal momento del distacco del fato dall’utero materno, la vittima deve essere viva, in quanto se la persona fosse già morta il delitto sarebbe impossibile per l’inesistenza dell’oggetto. La dottrina dominante nega la necessità della vitalità, ovvero della capacità di vivere a lungo, così risponde di omicidio colui che uccide un uomo, fatalmente condannato alla morte imminente. Arresto obbligatorio in flagranza, fermo consentito, procedibilità d’ufficio, competente è la Corte di Assise, Tribunale collegiale per il tentato. Le circostanze aggravanti sono:
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se commesso contro ascendente o discendente;
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dal latitante per sottrarsi alla cattura;
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dall’associato per delinquere;
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contro la P.G. nell’esercizio delle loro funzioni è previsto l’ergastolo, altrimenti la pena è la reclusione non inferiore a 21 anni.
Non hanno alcuna rilevanza, ai fini dell’esistenza del reato, sesso, condizioni del corpo o mente, razza e nazionalità della vittima. Chi uccide il Presidente della Repubblica risponde dell'art. 276 c.p. (attentato contro il P.D.R.), chi uccide un capo di Stato estero ai sensi dell'art. 295 c.p. (attentato contro i capi di stato esteri). Uccidere un familiare comporta un aggravante, è omicidio anche l’uccisione dei c.d. monstre, ovvero esseri nati con malformazioni atroci.
Il fatto materiale comporta tre elementi:
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la condotta: l’omicidio è un delitto a forma libera che può consistere in un’azione o omissione; i mezzi usati possono essere fisici, psichici (ad esempio, spavento), diretti o indiretti (ad esempio, aizzare un cane, esporre al freddo un neonato). Anche una sostanza di per se innocua può essere considerata mezzo idoneo a commettere un omicidio (ad esempio, zucchero per diabetici).
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l’evento: del delitto è la morte; il delitto si consuma nel momento in cui il soggetto passivo cessa di vivere, la determinazione del momento spetta alla scienza medica, la morte è definita la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo. Nell’omicidio è previsto il tentativo, compiuto o incompiuto.
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il nesso di causalità: deve sussistere tra condotta ed evento. Per configurarsi l’omissione occorre che l’agente abbia un dovere giuridico di agire ed omette di farlo o che l’agente non impedisca un evento che seppur dipendente da una causa a lui estranea, egli ha l’obbligo di impedire (ad esempio, cantoniere che non aziona passaggio a livello).
Sotto il profilo soggettivo, l’omicidio può essere colposo, preterintenzionale o volontario. Nel delitto di omicidio trovano applicazione tutte le cause di giustificazione ad eccezione del consenso dell’avente diritto, che da luogo alla figura di reato di omicidio del consenziente.
Dalla fattispecie "comune" dell'omicidio, si distinguono:
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Omicidio del consenziente (art. 579 c.p.): quanto alla forma è totalmente irrilevante, occorre soltanto che il consenso sia serio, esplicito e non equivoco, quanto all’elemento soggettivo la fattispecie è punibile a titolo di dolo generico: il soggetto deve essere consapevole di agire col consenso della vittima. Il fatto è aggravato se commesso su minore, contro un infermo di mente o se il consenso sia stato estorto con violenza o minaccia. La pena è da 6 a 15 anni. Arresto facoltativo in flagranza, obbligatorio in presenza delle aggravanti, fermo consentito, procedibilità d’ufficio, competente è la Corte d’Assise, Tribunale collegiale per il tentativo.
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Omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.): ne risponde chiunque, con atti diretti a percuotere o ledere, cagiona la morte di un uomo. Per la configurazione del reato non occorre che i reati di lesioni e percosse siano stati consumati, in quanto può assumere rilevanza anche un semplice comportamento minaccioso ed aggressivo, sempre che sia diretto a ledere o percuotere. Quanto all’elemento soggettivo, la preterintenzione è una forma di colpevolezza, caratterizzata dalla volontà di un evento minore e dal verificarsi di un evento più grave, che va oltre l’intenzione. Le pene previste per tale reato sono aumentate in presenza delle aggravanti previste per l’omicidio comune, ovvero se il fatto è commesso con armi, con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite. E’ prevista la reclusione da 10 a 18 anni, aumentata fino a un terzo per le aggravanti. Arresto facoltativo in flagranza, fermo consentito, si procede d’ufficio, competente è la Corte d'Assise.
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Omicidio colposo (art. 589 c.p.): chiunque cagiona per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni, se il fatto è previsto da norme sulla circolazione stradale, la pena è da 2 a 7 anni, se l’autore è in stato di ebbrezza alcolica o sotto effetto di stupefacenti, la reclusione sarà da 3 a 10 anni. E’ competente il Tribunale monocratico, è previsto l’arresto facoltativo in flagranza, si procede d’ufficio ed è consentito il fermo.
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Omicidio stradale (art. 589bis c.p.): pena fino a 12 anni. Sono introdotti nel codice penale i reati autonomi di omicidio stradale (art. 589bis) e lesioni personali stradali gravi e gravissime (art. 590bis), con tre livelli di pena che corrispondono a tre comportamenti di diversa gravità:
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la pena va da 8 a 12 anni per l'omicidio stradale in stato di ebbrezza superiore a 1,5 grammi per litro e in caso di assunzione di stupefacenti;
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la pena va da 5 a 10 anni in caso di tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, eccesso di velocità, attraversamento con il semaforo rosso, circolazione contromano, inversione di marcia in prossimità di incroci curve o dossi, sorpasso con linea continua;
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la pena va da 2 a 7 anni in tutti gli altri casi.
E' prevista una aggravante per chi fugge. In caso di fuga l'aumento di pena va da un terzo a due terzi; è stata inoltre inserita una norma di chiusura in base alla quale la pena non può comunque essere inferiore a 5 anni. La pena è inoltre aumentata in caso di guida con patente revocata o sospesa e senza assicurazione. In caso di omicidio stradale è prevista la revoca della patente per una durata variabile, anche in questo caso, a seconda della gravità del fatto:
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revoca per 10 anni in caso di omicidio "semplice";
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per 15 anni in tutti gli altri casi;
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fino a 20 se il colpevole ha precedenti per droga ed alcool;
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fino a 30 anni in caso di fuga;
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Per le lesioni la revoca è per 5 anni, che salgono fino a 10 in caso di precedenti per droga ed alcool e a 12 anni in caso di fuga.
Arresto obbligatorio in flagranza. E' previsto l'arresto obbligatorio in flagranza per l'omicidio stradale commesso da chi guida in stato di ebbrezza grave (sopra 1,5gr/litro) e sotto l'effetto di stupefacenti.
LESIONI PERSONALI (artt. 582-583 c.p.)
Ne risponde chi cagiona una lesione personale, dalla quale derivi una malattia nel corpo e nella mente. La lesione può cagionarsi anche con omissione, quindi l’elemento materiale non consiste necessariamente in un’azione violenta. Può essere:
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lesione personale lievissima, procedibile a querela, con malattia (definita alterazione funzionale dell’organismo, tale da compromettere la vita vegetativa e di relazione) guaribile entro il 20 giorno;
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lesione personale lieve è tra i 21 e 40 giorni (reclusione da 3 mesi a 3 anni);
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lesione personale grave (reclusione da 3 a 7 anni, competenza Tribunale Monocratico) è quella da cui deriva una malattia che metta in pericolo la vita di una persona e che superi i 40 giorni;
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lesione personale è gravissima (reclusione da 6 a 12 anni, competenza Tribunale Collegiale) se dal fatto deriva malattia insanabile, perdita di un senso, perdita di un arto o mutilazione, deformazione o aborto.
Per tutti i casi è previsto l’arresto facoltativo in flagranza.
La fattispecie è punibile a titolo di dolo generico, consistente nella consapevolezza da parte del reo che la propria azione provochi danni fisici alla vittima. Il dolo può essere anche eventuale, il soggetto sarà punibile quando pur avendo previsto che il comportamento avrebbe potuto arrecare un pregiudizio alla integrità personale della vittima, abbia agito anche a costo di cagionarlo.
Le lesioni personali stradali sono state introdotte in maniera speculare come reato autonomo di lesioni personali stradali. Anche qui la fascia sanzionatoria varia in funzione del tasso alcolemico rilevato e della gravità della violazione:
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in caso di ebbrezza superiore a 1,5 grammi per litro e uso di stupefacenti, per le lesioni gravi la pena va da 3 a 5 anni e per quelle gravissime da 4 a 7 anni;
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in caso di ebbrezza tra 0,8 e 1,5 gr e per comportamenti particolarmente gravi (eccesso di velocità, attraversamento con il semaforo rosso, circolazione contromano, inversione di marcia in prossimità di incroci curve o dossi, sorpasso con linea continua) le lesioni gravi vanno da 1 anno e mezzo a 3 anni e per le gravissime da 2 a 4 anni;
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negli altri casi le lesioni gravi sono punite da 3 mesi a 1 anno e le gravissime da 1 a 3 anni;
Anche per le lesioni l'aggravante per la fuga va da un terzo a due terzi, ed in ogni caso la pena non può essere inferiore a 3 anni. Sia per l'omicidio che per le lesioni, se l'evento è conseguenza anche di un comportamento colposo della vittima il giudice può diminuire la pena fino alla metà.
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I DELITTI CONTRO L’ONORE
Per onore si intende quel complesso di condizioni da cui dipende il valore sociale della persone, per decoro si intende l’insieme delle doti fisiche, intellettuali e sociali della persona, entrambi sono intesi in senso soggettivo, come il sentimento che ciascuno ha del proprio valore morale e sociale, in senso oggettivo si identificano con la reputazione di cui il soggetto gode nella società, i reati previsti sono ingiuria e diffamazione.
L'ingiuria era un reato disciplinato dall'art. 594 c.p., abrogato dal D.Lgs n.7/2016. La fattispecie penale è stata quindi sostituita da una sanzione pecuniaria civile, che può essere irrogata dal giudice civile solo all'interno di una causa di risarcimento per danni promossa dalla persona offesa. Ciò significa che in pratica tale percorso appare utilmente attivabile solo in caso di c.d. ingiuria aggravata, vale a dire commessa in presenza di più persone, che potranno quindi rendere testimonianza all'interno del processo civile.
La diffamazione è un delitto contro l'onore ed è definita come l'offesa all'altrui reputazione, comunicata a più persone con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di comunicazione. A differenza del delitto di ingiuria (ex art. 594 c.p.), il delitto di diffamazione può essere consumato solo in assenza della persona offesa. Il bene giuridico tutelato dalla norma è la reputazione intesa come l'immagine di sé presso gli altri. Elementi strutturali sono:
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l'offesa all'altrui reputazione (intesa come lesione delle qualità personali, morali, sociali, professionali, ecc. di un individuo);
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la comunicazione con più persone (laddove l'espressione "più persone" deve intendersi come "almeno due persone");
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l'assenza della persona offesa (da intendersi secondo la più autorevole dottrina come l'impossibilità di percepire l'offesa).
Entrambi consistono in manifestazioni di pensiero, per la loro consumazione si prescinde dall’effettivo discredito sociale provocato, nessun rilievo ha la veridicità o meno del fatto attribuito. Chiunque può essere soggetto attivo o passivo. L’elemento soggettivo è costituito dal dolo generico.
Tra le cause di giustificazione, quelle che trovano maggiormente applicazione sono l’adempimento del dovere e l’esercizio del diritto e non ne rispondono P.U., incaricato di pubblico servizio e gli altri soggetti tenuti a denunciare un reato (il testimone, il perito e l’interprete, le autorità che debbano motivare i provvedimenti, e i curatori fallimentari).
Il diritto di stampa è legittimo quando vi sia utilità sociale dell’informazione, quando vi sia verità dei fatti esposti (putativa o soggettiva) e che vi sia una forma civile dell’esposizione dei fatti e della loro valutazione.
Quanto all’esimente del diritto di cronaca, la Cassazione ha affermato che il cronista abbia assolto l’onere di esaminare, controllare e verificare i fatti oggetto della narrazione ed abbia offerto la prova della cura, da lui posta negli accertamenti svolti per frugare ogni dubbio sulla verità.
Anche il diritto di critica va esercitato entro limiti ben precisi, difatti deve mantenersi entro il limite della correttezza del linguaggio e rispettare gli altrui diritti, reputazione, decoro, onorabilità.
Il codice prevede 4 cause speciali di non punibilità per i delitti contro l’onore:
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la prova liberatoria (art. 596 c.p.): non è ammesso a provare a sua discolpa la verità nel caso di offesa indeterminata, se invece consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, l’offeso e l’offensore possono deferire ad un giuri d’onore il giudizio sulla verità del fatto medesimo, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile;
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le offese in scritti dinanzi all'Autorità Giudiziairia. o amministrativa (art. 598 c.p.): non sono punibili le offese negli scritti presentati quando le offese concernono l’oggetto cause del ricorso;
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la ritorsione (art. 599 c.p.): consiste nella non punibilità quando le offese sono state reciproche;
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la provocazione (art. 599 comma 2 c.p.): non è punibile chi ha offeso o diffamato una persona, nello stato d’ira determinato da fatto ingiusto altrui e subito dopo di esso.
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I DELITTI CONTRO LA LIBERTA’ INDIVIDUALE
L’oggetto giuridico sono i beni fondamentali di libertà garantiti dalla Costituzione. Sono divisi i sezioni:
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la sezione I tutela il diritto di libertà individuale in senso stretto in quanto prevede fatti che annullano completamente la personalità del soggetto passivo, come la riduzione in schiavitù;
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la sezione II tutela la libertà come libertà di azione e di locomozione (norme contro la violenza sessuale);
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la sezione III la libertà psichica di autodeterminazione (violenza privata e minaccia);
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la sezione IV l’inviolabilità del domicilio;
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la sezione V il diritto di libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione.
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I REATI CONTRO LA LIBERTA’ SESSUALE
Il Codice Rocco li aveva inseriti nella categoria contro la moralità pubblica e il buon costume, ma essi oggi hanno assunto dignità di reati contro la persona, le pena sono aumentate; congiunzione carnale e atti di libidine violenti sono stati accorpati, la procedibilità a querela irrevocabile, la tutela della riservatezza della vittima, l’introduzione del reato di stupro di gruppo. Presupposti di tali reati sono:
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Violenza: è l’impiego di energia fisica, su persona o cose, per vincere un ostacolo reale o supposto, si ha violenza reale (art. 392 c.p.) allorché la cosa viene danneggiata o trasformata o ne è mutata la destinazione.
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Minaccia: è la prospettazione ad una persona, di un male ingiusto e futuro, il cui verificarsi dipende dalla volontà del minacciante.
Entrambe possono avere un danno diretto, ovvero essere usate per recare danno direttamente al soggetto o la coartazione della volontà altrui per annullarne o limitarne la capacità di autodeterminazione (c.d. violenza propria). Trattasi di violenza impropria ipnosi, narcosi, ubriacamento. La libertà morale è la possibilità di autodeterminarsi spontaneamente.
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DELITTI CONTRO L’INVIOLABILITA’ DEI SEGRETI
Il segreto è quella cosa intima che non si vuole rivelare a nessuno o che è a conoscenza di poche persone che non vogliono sia divulgata. Può essere di Stato, bancario, d’ufficio, epistolare, telegrafico, telefonico, industriale o scientifico, professionale. Sotto il profilo giuridico il segreto deve considerarsi una relazione che intercorre tra la conoscenza di cose o fatti ed un determinato soggetto. Sotto il profilo passivo, il segreto importa il divieto per chi non è autorizzato, di procurarsi, divulgare o utilizzare notizie relative ad un dato oggetto, sotto il profilo attivo, da luogo al diritto di determinate persone, di escludere altri dalla conoscenza di quelle notizie.
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RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITU’ O SERVITU’ (art. 600 c.p.)
Ne risponde chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà, ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali, ovvero all’accattonaggio o al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento. Tale delitto si configura quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità psichica o fisica, di una situazione di necessità o mediante la promessa di denaro o altri vantaggi.
Ai fini della configurabilità dell’elemento soggettivo, è richiesta la coscienza e volontà di ridurre la vittima in schiavitù, di trarre profitto dalla sua persona, considerata come cosa utile a rendere servigi, a essere prestata, ceduta o venduta.
Il D.Lgs. n.24/2014 ha portato dei correttivi: si è sostituito il generico riferimento alle prestazioni, con quello più specifico di compimento di attività illecite comportanti sfruttamento, si è poi attribuito rilievo fra le condotte costrittive, a quella diretta a sottoporre la vittima a prelievo forzoso di organi e si è provveduto ad integrare il novero delle situazioni di vulnerabilità, intese per minori, anziani, disabili, donne in particolare quelle in gravidanza, le persone con disturbi psichici, le persone traumatizzate da precedenti violenze.
E’ previsto l’arresto obbligatorio in flagranza, è consentito il fermo, si procede d’ufficio ed è competente la Corte di Assise. La pena è la reclusione da 8 a 20 anni, aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona, sottoposta con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione personale durante il periodo di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione, per questi la P.G. può arrestare anche fuori flagranza.
Per le vittime è istituito uno speciale programma di assistenza, che garantisce in via transitoria adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria. La P.G. e le istituzioni hanno l’obbligo di metterle in contatto con i centri antiviolenza.
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PROSTITUZIONE MINORILE (art. 600bis c.p.)
Oggetto di correttivi ad opera della L. n.172/2012, di ratifica della Convenzione di Lanzarote, per la tutela dei minori contro lo sfruttamento ed abuso sessuale, consta di due commi. Il primo sanziona l’attività di reclutamento, induzione, favoreggiamento, sfruttamento, gestione, organizzazione e controllo della prostituzione minorile (ovvero il fatto di trarre profitto da tale attività). Il secondo comma sanziona penalmente chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i 14 e i 18 anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche promessi. Per atto sessuale, oltre al rapporto sessuale sono intesi anche abbracci, carezze, palpazione, per la configurazione del reato non si richiede che l’iniziativa sia presa dal cliente, bensì viene punito anche chi accetta la proposta del minore.
La punibilità della condotta del cliente costituisce una novità rispetto alla Legge Merlin (L. n.75/1958), attribuendo rilievo ai compensi non economici ed a quelli anche solo promessi. La fattispecie è punibile in tutte le sue configurazioni a titolo di dolo generico, richiedendosi esclusivamente la volontaria e cosciente realizzazione delle condotte rilevanti, come tipizzate dalla norma. La pena è della reclusione da 6 a 12 anni, congiunta alla multa da 15mila a 150mila per chi sfrutta, per cui è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza ed è consentito il fermo, reclusione da 1 a 6 anni e multa da 1500 a 6000 Euro per il cliente per il quale l’arresto è facoltativo ed il fermo non è consentito. Si procede d’Ufficio ed è competente la Corte di Assise. Il reato si consuma con il compimento dell’atto sessuale.
PORNOGRAFIA MINORILE (art. 600ter c.p.)
Anche questo articolo è stato modificato dalla Convenzione di Lanzarote; ne risponde chiunque, utilizzando minori degli anni 18, realizza esibizioni o spettacoli pornografici o produce materiale pornografico, ovvero recluta o induce minori di anni 18 a partecipare ad esibizioni o spettacoli pornografici, ovvero dai suddetti spettacoli trae profitto. Il consenso del minore non è da considerarsi una scriminante, poiché proveniente da persona immatura, che non ha disponibilità dei diritti alienabili, quali la libertà psicofisica. Non è necessario che l’esibizione avvenga in pubblico o in luogo aperto al pubblico, la nozione di produzione richiede l’inserimento della condotta, in un contesto di organizzazione di destinazione del materiale pornografico, ad una successiva fruizione di terzi. Per quanto riguarda esibizioni pornografiche si intendono quelle rivolte ad un soggetto determinato, mentre spettacoli sono le rappresentazioni rivolte ad un pubblico di spettatori.
Quanto al concetto di materiale pornografico, il legislatore del 2012 (L. n.172/2012), ha tipizzato la nozione: per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualsiasi mezzo, di un minore degli anni 18 coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali per scopi sessuali, quindi per l’integrazione del reato, è sufficiente una qualsiasi rappresentazione dei genitali per scopi sessuali (comma 1). Ne risponde inoltre chiunque fa commercio del materiale pornografico anzidetto (comma 2), chiunque con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, pubblicizza materiale pornografico di cui sopra, ovvero distribuisce, divulga, diffonde notizie o informazioni, finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale dei minori di anni 18 (comma 3), chiunque offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico anzidetto (comma 4).
Quanto all’elemento soggettivo, il delitto è punibile a titolo di dolo generico, richiedendosi esclusivamente la cosciente e volontaria realizzazione delle condotte appena delineate, a prescindere dalle concrete finalità perseguite dal reo.
La L. n.172/2012 ha creato l’inedita figura criminosa, diretta a sanzionare i fruitori dei suddetti spettacoli ed esibizioni pornografiche. La pena è della reclusione da 6 a 12 anni e multa da 24mila a 240mila per comma 1 e 2 (arresto obbligatorio in flagranza e fermo consentito); reclusione da 1 a 5 anni e multa fino a 51mila Euro per comma 3; reclusione fino a 3 anni e multa fino a 5mila Euro per comma 4 (arresto facoltativo in flagranza e fermo non consentito). Il fruitore è punito con la reclusione fino a 3 anni e multa da 1500 a 6000 Euro (arresto e fermo non consentiti). Si procede d’ufficio ed è competente per i primi 3 commi il Tribunale Collegiale, per gli altri il Tribunale Monocratico.
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DETENZIONE DI MATERIALE PORNOGRAFICO (art. 600quater c.p.)
Ne risponde chiunque, fuori dalle ipotesi previste dal reato di pornografia minorile, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico, realizzato con minori degli anni 18. Tale detenzione non riguarda materiale prodotto dallo stesso, la condotta di procurarsi materiale anzidetto, richiama qualunque forma di procacciamento, anche per via telematica del medesimo. La disposizione sanziona chi detiene lo stesso materiale, sempre che siano utilizzati minori degli anni 18, in quanto in Italia la detenzione di materiale pornografico è lecita.
Secondo la cassazione, il materiale pedopornografico individuato quale oggetto delle condotte incriminate, deve consistere, quando si tratti di materiale scaricato da internet, in files completi, incorrotti e visionabili o comunque utilizzabili e fruibili per mezzo degli ordinari strumenti.
L’elemento soggettivo è costituito dal dolo generico, consistente nella cosciente e volontaria realizzazione delle condotte criminose, la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi per ingente quantità. La pena è la reclusione fino a 3 anni e multa non inferiore a 1500 Euro, arresto facoltativo in flagranza solo per ingente quantità, fermo non consentito, si procede d’ufficio, competente è il Tribunale monocratico, collegiale per ingente quantità.
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TRATTA DI PERSONE (art. 601 c.p.)
Ne risponde chiunque commetta tratta di persona che si trovi nelle condizioni di cui all’art. 600 c.p., la induce mediante inganno o minaccia, violenza, abuso di autorità, approfittamento di una situazione di inferiorità psichica o fisica, di una situazione di necessità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da 8 a 20 anni. La pena è aumentata di un terzo se sono commessi in danno di minore di anni 18 o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona al prelievo di organi. Previsto l’arresto obbligatorio in flagranza, fermo consentito, si procede d’Ufficio, competente è la Corte d’Assise.
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INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO (art. 603 c.p.)
Ai sensi della citata disposizione, introdotta con il c.d. Decreto Stabilità (L. n.148/2011), ne risponde penalmente chiunque svolga un’attività organizzata di intermediazione, reclutamento, manodopera o organizzandone l’attività lavorativa, caratterizzata da sfruttamento mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori.
Obiettivo politico criminale perseguito dall’inedita figura criminosa è la repressione del caporalato, ossia fenomeno criminale spesso collegato ad organizzazioni mafiose, diretto allo sfruttamento della manovalanza con metodi illegali. Per intermediazione si intende l’attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, comprensiva della raccolta dei curriculum dei potenziali lavoratori, della preselezione e costituzione di relativa banca dati e della promozione e gestione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Quanto al reclutamento anch’esso ha a che fare con la genesi del rapporto di lavoro.
Quanto all’ipotesi di sfruttamento, il legislatore considera la sistematica retribuzione dei lavoratori, palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, la sistematica violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie, la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza, igiene nei luoghi di lavoro, sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, situazioni alloggiative degradanti. Costituisce aggravante il numero di lavoratori superiore a 3, se almeno uno sia minore in età non lavorativa o per aver sottoposto i lavoratori a grave pericolo.
La pena è della reclusione da 5 a 8 anni e multa da 1000 a 2000 Euro per ogni lavoratore reclutato. La condanna per tale delitto comporta l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di opere, beni e servizi riguardanti la P.A., inoltre è prevista l’esclusione per 2 anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi da parte dello Stato, enti pubblici ed U.E.
Arresto facoltativo in flagranza, fermo consentito, si procede d’ufficio, competente è il Tribunale Monocratico.
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SEQUESTRO DI PERSONA (art. 605 c.p.)
E’ punito chiunque priva taluno della libertà personale, intesa come libertà di locomozione e movimento, nel senso che il soggetto non ha più la libertà di scegliere dove andare o dove restare. Non si richiede una privazione assoluta, le modalità di privazione possono attuarsi con violenza, minaccia o inganno e possono concretizzarsi in un’azione o omissione, non è previsto un limite di tempo minimo. Quanto all’elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico, consistente nella volontà di menomare l’altrui libertà di movimento, non ha rilievo il movente.
Il reato è aggravato se commesso in danno di un ascendente, discendente o coniuge o da un P.U. con abuso di poteri inerenti alle sue funzioni, se commesso in danno di minore, ulteriormente aggravata se minore di anni 14 o se il minore è condotto o trattenuto all’estero. Se il minore muore è previsto l’ergastolo.
La pena è diminuita se l’imputato si adoperi concretamente affinché il minore riacquisti la propria libertà (caso speciale di pentimento operoso) per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l’autorità di Polizia nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli autori del reato o per evitare la commissione di ulteriori fatti di sequestro di minore.
La pena è da 6 mesi a 8 anni, da 1 a 10 anni per le aggravanti, da 3 a 12 anni se commesso in danno di minore (ulteriormente aggravata da 3 a 15 anni); per le attenuanti pena diminuita fino alla metà. Arresto facoltativo in flagranza, fermo consentito in danno di minore, si procede d’ufficio, competenza Tribunale in base al comma: comma 1 e 2 Monocratico, comma 3 Collegiale, comma 4 Corte di Assise.
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VIOLENZA SESSUALE (art. 609bis c.p.)
E’ punito chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali. La violenza è intesa come l’esercizio di una qualsiasi forza fisica, anche se non spinta al massimo della brutalità, diretta a vincere la resistenza opposta dalla vittima, comprende qualsiasi atto o fatto cui consegua la limitazione della libertà del soggetto passivo, così costretto a subire atti sessuali contro la propria volontà. La minaccia consiste nel manifestato proposito di arrecare un danno alla vittima. L’abuso di autorità presuppone che il soggetto agente si avvalga di una posizione formale di superiorità nei confronti di un altro soggetto. La nozione di atto sessuale comprende ogni forma di congiunzione carnale, qualunque atto che sia finalizzato a porre in pericolo la libertà di autodeterminazione della sfera sessuale, non avendo rilievo ai fini del perfezionamento del reato, la finalità dell’agente e il soddisfacimento del suo piacere.
Ne risponde anche chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali, abusando delle condizioni di inferiorità psichica o fisica della persona offesa al momento del fatto e chi traendo in inganno la persona offesa, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Il delitto è punibile a titolo di dolo generico, caratterizzato dalla volontà dell’atto sessuale, con la coscienza di tutti gli elementi essenziali del fatto.
Il delitto è attenuato nei casi di minore gravità mentre è aggravato se commesso nei confronti di minore di anni 14, con l’uso di armi, sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti, da persona travisata o che simuli la qualità di P.U., su persona sottoposta a limitazioni della libertà personale, nei confronti di minore di anni 16 della quale il colpevole sia l’ascendente, il genitore adottivo o il tutore, all’interno o nelle immediate vicinanze di scuola frequentata da persona offesa. Ulteriormente aggravato se commesso su minore di 10 anni.
Contro gli atti di femminicidio e violenza in genere, la L. n.119/2013 ha aggiunto, come circostanze aggravanti i fatti commessi nei confronti di donna incinta, nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva anche senza convivenza; quanto all’ipotesi aggravata nel caso di familiari, si è estesa a tutti i minorenni. Col D.Lgs. n.39/2014 si è ritenuta aggravata la violenza sessuale se perpetrata da persona che fa parte di un’associazione per delinquere o al fine di agevolarne l’attività, ovvero se commessa con gravi violenze o se dal fatto deriva un pregiudizio grave a danno del minore o se commessa con mezzi atti ad impedire l’identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.
La pena è la reclusione da 5 a 10 anni (nei casi aggravati da 6 a 12 anni), se commesso su minore di anni 10 la reclusione è da 7 a 14 anni, è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza, arresto facoltativo nei casi procedibili a querela, per le ipotesi semplici si procede a querela di parte irrevocabile o d’ufficio per le aggravanti, autorità competente è il Tribunale Collegiale, è consentito il fermo.
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VIOLENZA PRIVATA (art. 610 c.p.)
Ne risponde chiunque con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa. E’ un reato sussidiario; determinato fatto sarà punibile a tale titolo solo in quanto non sia specificatamente previsto come titolo costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato. Il fare va inteso in senso lato, comprensivo di qualsiasi comportamento attivo, il tollerare indica il sopportare, il subire senza resistere una situazione o un comportamento altrui, l’omettere è comprensivo di qualunque non facere.
Quanto all’elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico, che importa anche la consapevolezza del dissenso della vittima, la pena è aumentata se ricorrono le circostanze aggravanti di cui all’art. 339 c.p. (violenza o minaccia con armi, da persona travista, da più persone riunite, con scritto anonimo, se violenza o minaccia sono commesse da più di 5 persone riunite, mediante uso di armi o da più di 10 senza uso di armi). La pena è la reclusione fino a 4 anni, aumentata di un terzo per le aggravanti; arresto facoltativo in flagranza, non consentito il fermo, competente è il Tribunale Monocratico, si procede d’ufficio.
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VIOLAZIONE DI DOMICILIO (art. 614 c.p.)
Ne risponde chi si introduce o si trattiene nell’abitazione altrui o in un altro luogo di dimora privata o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si introduce o trattiene clandestinamente o con l’inganno.
Per abitazione si intende il luogo dove viene condotta vita domestica, per privata dimora si intende il luogo ove si svolge qualsiasi attività della vita privata da esplicarsi fuori dalle ingerenze altrui, invece le appartenenze sono quei luoghi accessori rispetto all’abitazione o alla privata dimora. Il fatto materiale consiste nell’introdursi, trattenersi in uno dei luoghi indicati senza consenso del padrone, la volontà di escludere il soggetto può essere espressa o tacita, desunta da un comportamento inequivocabile.
L’elemento soggettivo si traduce nel dolo generico, coscienza e volontà di introdursi nell’altrui dimora clandestinamente o con inganno o con consapevolezza del dissenso del soggetto passivo. Il reato è aggravato se commesso con violenza sulle cose o alle persone o se il colpevole sia palesemente armato. La pena va da 6 mesi a 3 anni o da 1 a 5 anni per le ipotesi aggravate. Si procede a querela di parte, tranne per le ipotesi aggravate ove si procede d’ufficio, è competente il Tribunale Monocratico, previsto l’arresto facoltativo in flagranza, non è consentito il fermo.
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ADESCAMENTO DI MINORENNI (art. 609undecies c.p.)
Fattispecie introdotta dalla L. n.172/2012 (ratifica della Convenzione di Lanzarote), per la tutela dei minori contro sfruttamento e abuso sessuale. Ne risponde chiunque al fine di commettere un reato inerente pornografia e prostituzione minorile, adesca un minore di anni 16. Nel concetto di adescamento rientra quel complesso di condotte impiegate per indebolire la volontà di un minore in modo da ottenere il massimo controllo, inducendolo gradualmente a superare le resistenze attraverso tecniche di manipolazione psicologica, al fine di convincere la vittima della normalità dei rapporti tra adulti e minori. Spesso tale adescamento avviene su internet.
E’ un reato sussidiario, essendo configurabile solo ove il fatto non costituisca reato più grave. Quanto all’elemento soggettivo, il delitto è punibile a titolo di dolo specifico, richiedendosi la cosciente e volontaria realizzazione della condotta adescatrice, finalizzata alla commissione di uno o più reati indicati nella norma. La pena è della reclusione da 1 a 3 anni, aumentata in misura non eccedente la metà nel caso in cui il reato sia commesso con l’utilizzo di mezzi atti ad impedire l’identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche. Arresto e fermo non consentiti, si procede d’ufficio, competente è il Tribunale Monocratico.
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IGNORANZA DELL’ETA’ DELLA PERSONA OFFESA (art. 609sexies c.p.)
Per i delitti inerenti la sfera sessuale, commessi in danno di minore degli anni 18, il colpevole non può invocare a propria scusa l’ignoranza dell’età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile.