7. Delitti contro la fede pubblica
DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA
Nel codice penale, i delitti contro la fede pubblica sono come di seguito ripartiti:
-
Titolo VII Capo 1: Della falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo (artt. 453-466 c.p.).
-
Titolo VII Capo 2: Della falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento (artt. 467-475 c.p.).
-
Titolo VI Capo 3: Della falsità in atti (artt. 476-493 c.p.).
-
Titolo VI Capo 4: Della falsità personale (artt. 494-498 c.p.): Sostituzione di persona, falsa attestazione a P.U., usurpazione di titoli.
La fede pubblica è la fiducia che la società, ripone negli oggetti, segni e forme esteriori, ai quali l’ordinamento giuridico attribuisce un importante valore (monete, emblemi, documenti).
Per falso si intende tutto ciò che è contrario al vero, ma si presenta in modo tale da sembrare vero; la falsità può tendere ad ingannare una persona, reati contro l’individuo o una pluralità di persone, reati contro la fede pubblica. Perché venga lesa o sorga il pericolo per la fede pubblica, e si abbia un reato di falso, occorre che la falsità sia idonea ad ingannare le generalità delle persone, facendo loro credere alla genuinità o veridicità dell’oggetto non genuino o non veritiero; non è quindi punibile:
-
il falso innocuo (alterazione che cade su una parte dell’atto, assolutamente priva di valenza probatoria);
-
il falso grossolano (macroscopicamente rilevabile);
-
il falso inutile (è invece la falsificazione di un documento giuridicamente inesistente, in questi casi si parla di reato impossibile, per inidoneità dell’azione o per l’inesistenza dell’oggetto).
La giurisprudenza ha delineato criteri validi per accertare la grossolanità e la conseguente impunibilità: l’idoneità dell’azione deve essere valutata in concreto ed ex post, deve essere tale da rendere impossibile l’evento dannoso, della grossolanità del falso deve potersi avvedere chiunque, l’azione non è mai idonea a trarre in inganno quando la falsità può essere accertata solo a seguito di particolari indagini.
La falsità sussiste quando la vittima predestinata sia stata tratta in inganno; secondo la dottrina dominante il dolo è insito nel fatto stesso della falsificazione, per la sua configurabilità basta che il soggetto abbia consapevolmente realizzato la falsificazione.
FALSITA’ IN MONETE, VALORI DI BOLLO E CARTE DI PUBBLICO CREDITO
Tali beni sono tutelati contro condotte che consistono in:
-
Falsificazione, spendita, introduzione nel territorio dello Stato previo concerto (art. 453 c.p.): competenza del tribunale collegiale, si procede d’ufficio, l’arresto è facoltativo in flagranza, il fermo è consentito, reclusione da 3 a 12 anni.
-
Alterazione di monete (art. 454 c.p.): competenza Tribunale Monocratico, arresto facoltativo in flagranza, fermo non consentito, si procede d’ufficio, reclusione da 1 a 5 anni.
-
Spendita ed introduzione senza concerto (art. 455 c.p.): competenza del Tribunale Monocratico, arresto facoltativo in flagranza, si procede d’ufficio e il fermo non è consentito, pena da 1 a 5 anni, ridotte da un terzo alla metà.
-
Spendita di monete false ricevute in buona fede (art. 457 c.p.): reclusione fino a 6 mesi, arresto non consentito, fermo non consentito, Tribunale Monocratico, si procede d’ufficio.
-
Ex artt. 453-462 c.p.: non è punibile chi avendo commesso alcuno dei fatti esposti, riesce prima che l’Autorità Giudiziaria ne abbia notizia a impedire la contraffazione, l’alterazione, la fabbricazione o la circolazione. Secondo la dottrina si tratta di un’ipotesi di pentimento operoso o ravvedimento attivo, la cui efficacia è condizionata dall’impedimento delle conseguenze del reato già consumato, prima che l’Autorità Giudiziaria ne abbia notizia e prima che la circolazione dei valori contraffatti sia avvenuta.
FALSITA’ IN SIGILLI O STRUMENTI, O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO
Oggetto della tutela penale è l’interesse pubblico di garantire la pubblica fede, relativa a mezzi simbolici e ai segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento.
Ai fini della tutela penalistica, è documento ogni scrittura sopra un mezzo idoneo, dovuta ad un autore determinato, atto a suffragare una pretesa giuridica o a provare un fatto giuridicamente rilevante. I requisiti del documento, che può essere atto pubblico o scrittura privata sono: la forma scritta, il contenuto di pensiero, la riconoscibilità del suo autore o della sua provenienza e la validità del documento.
GLI ATTI PUBBLICI
Agli effetti della tutela penale vi rientrano sia quelli redatti da un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede, ma anche documenti redatti da P.U. o incaricato di pubblico servizio, per uno scopo di diritto pubblico, inerente l’esercizio delle sue funzioni e del pubblico servizio, al fine di comprovare un fatto giuridico, fornito di propria individualità o attestante fatti da lui compiuti aventi attitudine ad assumere rilevanza giuridica.
Rivestono particolare importanza gli atti di fede privilegiata, per la cui falsità è previsto un aumento di pena. Poiché un atto pubblico possa considerarsi tale occorre che promani da un P.U. cui la legge riconosca una speciale potestà certificatrice, contenga quanto detto dal P.U. e quanto da lui attestato come detto o accaduto e sia redatto nelle forme prescritte dalla legge.
LE SCRITTURE PRIVATE
Sono tutti i documenti che non presentano le caratteristiche dell’atto pubblico, si estende a tutte quelle scritture formate dal privato per assolvere una funzione probatoria, di situazioni dalle quali possono derivare effetti giuridicamente rilevanti.
FALSITA’ MATERIALE E IDEOLOGICA
-
Falso materiale: esclude la genuinità del documento e può presentarsi nella forma della contraffazione (quando è posto in essere da persona diversa da quello che appare esserne l’autore) e nella forma dell’alterazione (si ha quando al documento, redatto da chi vi appare autore, siano state apportate modifiche di qualsiasi specie, successivamente alla redazione). Sono sempre punibili, in quanto giuridicamente rilevanti. Si ha se l’autore non è legittimato a rilasciare lo stesso.
-
Falso ideologico: si ha in ogni caso in cui il documento non contraffatto ne alterato, contiene dichiarazioni menzognere, cosa che il legislatore esprime col termine “attesta falsamente”. Per essere sottoposte a pena oltre alla rilevanza giuridica, richiedono che l’autore del falso sia venuto meno all’obbligo giuridico di attestare il vero. Inoltre se l’autore è legittimato a rilasciarlo ma disattende dall’obbligo di attestare cose conformi al vero.
FALSITA’ PERSONALI
Elemento comune di tali reati è la lesione della fede pubblica attraverso l’alterazione di un contrassegno personale, ovvero simbolo inerente all’identificazione di un soggetto e alla determinazione delle qualità, che ne condizionano la posizione nella società civile. Possono distinguersi in:
-
contrassegno di identità (ad esempio, i dati anagrafici);
-
contrassegno di qualità (ad esempio, posizione del soggetto nella società come un titolo professionale).