11. Delitti contro la famiglia
DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA - TITOLO XI (artt. 556-574 c.p.)
La famiglia nel nostro ordinamento è considerata istituto prevalentemente di diritto pubblico, fondata sul matrimonio monogamico. Sul piano giuridico hanno scarsa rilevanza consanguineità o convivenza, in quanto, salvo rare eccezioni dove è usato il termine famiglia, sono di volta in volta espressamente specificati i singoli rapporti di parentela o affinità che formano oggetto e presupposto della tutela.
L’art. 29 Cost. proclama che la Repubblica riconosce i diritti della famiglia, come società naturale fondata sul matrimonio, questo fondato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare, a seguito di ciò scaturiscono il principio della monogamia e di uguaglianza dei coniugi.
L’art. 30 Cost. afferma che è dovere dei genitori mantenere, istruire, educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio; la legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia. Da tale affermazione deriva il principio del dovere dei genitori di educare, allevare ed istruire i figli in conformità al loro stato economico e il principio di equiparazione, ai fini di ogni tutela giuridica e sociale, dei figli nati fuori dal matrimonio con i figli nati nel matrimonio
Il tema della filiazione è stato rivisto col D.Lgs. n.154/2013: il riferimento a potestà dei genitori è stato sostituito da responsabilità genitoriale, nonché soppresso il distinguo tra filiazione legittima e naturale, sostituiti con filiazione nel matrimonio e fuori dal matrimonio.
Nel dettaglio, i delitti contro la famiglia sono:
-
Bigamia (art. 556 c.p.): chiunque essendo legato da matrimonio avente effetti civili, ne contrae un altro pur avente effetti civili, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni, alla stessa pena soggiace chi non essendo coniugato, contrae matrimonio con persona legata ma matrimonio avente effetti civili, la pena è aumentata se il colpevole ha indotto in errore l’altro. Se il precedente matrimonio è dichiarato nullo, ovvero è stato annullato il secondo matrimonio, per causa diversa dalla bigamia, il reato è estinto. E’ consentito l’arresto facoltativo in flagranza, non è consentito il fermo, si procede d’ufficio ed è competente il Tribunale Monocratico.
-
Adulterio (art. 559 c.p.): la moglie adultera è punita con la reclusione fino ad un anno, con la stessa pena è punito il correo dell’adultera, la pena è della reclusione fino a 2 anni ed è punibile a querela del marito. La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di questo articolo.
-
Concubinato (art. 560 c.p.): il marito che tiene nella casa coniugale o notoriamente altrove, una concubina è punito con la reclusione fino a due anni, la concubina è punita con la stessa pena, il delitto è punibile a querela della moglie. La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di questo articolo.
-
Incesto (art. 564 c.p.): chiunque in modo che ne derivi scandalo, commette incesto con un discendente o ascendente o con un affine in linea retta, ovvero con sorella o fratello, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni. Nel caso di relazione incestuosa la pena è da 2 a 8 anni. Se uno dei due è minorenne, per il maggiorenne la pena sarà aumentata, la condanna pronunciata contro il genitore, importa la perdita della responsabilità genitoriale. E’ consentito l’arresto facoltativo in flagranza, in caso di relazione incestuosa è consentito il fermo, si procede d’ufficio ed è competente il Tribunale Collegiale.
-
Supposizione o soppressione di stato (art. 566 c.p.): chiunque fa figurare nei registri dello stato civile una nascita inesistente è punito con la reclusione da 3 a 10 anni; alla stessa pena soggiace chi, mediante occultamento di un neonato, ne sopprime lo stato civile. Arresto facoltativo in flagranza, fermo consentito, competente è il Tribunale monocratico, si procede d’ufficio.
-
Violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.): chiunque abbandonando il domicilio o comunque serbando una condotta contraria all’ordine e alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti della responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a 1 anni e multa fino a 1000 Euro. Tali pene si applicano a chi malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge, chi fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti minorenni, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, l’arresto non è consentito e nemmeno il fermo, è competente il Tribunale monocratico.
-
Maltrattamenti contro i familiari (art. 572 c.p.): chiunque maltratta una persona della famiglia o comunque convivente o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per motivi di educazione, istruzione, vigilanza, custodia o cura o per l’esercizio di una professione o un’arte, è punito con la reclusione da 2 a 6 anni, se dal fatto deriva lesione grave da 4 a 9 anni, gravissima da 7 a 15, morte da 12 a 24. A norma della L. n.119/2013 le forze dell’ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche, che ricevono dalla vittima notizia del reato di atti persecutori, hanno l’obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio, qualora questa ne faccia richiesta gli enti la metteranno in contatto col centro. Arresto obbligatorio in flagranza, fermo consentito, fino a lesione grave è competente il Tribunale monocratico, per lesione gravissima è competente il Tribunale collegiale, in caso di morte è competente la Corte di Assise, si procede d’ufficio.