6. Delitti contro l'incolumità pubblica
DELITTI CONTRO L’INCOLUMITA’ PUBBLICA
Nel codice penale, i delitti contro l'incolumità pubblica sono come di seguito ripartiti:
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Titolo VI Capo 1: Delitti di comune pericolo mediante violenza (artt. 422-437 c.p.): strage, incendio, danneggiamento seguito da incendio, naufragio, sommersione, disastro ferroviario.
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Titolo VI Capo 2: Delitti di comune pericolo mediante frode (artt. 438-448 c.p.): epidemia, avvelenamento acque e sostanze alimentari, commercio alimenti contraffatti o nocivi, medicinali guasti.
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Titolo VI Capo 3: Dei delitti colposi di comune pericolo (artt. 449-452 c.p.).
I reati contro l’incolumità pubblica, intesa come incolumità delle persone fisiche, escluse le lesioni patrimoniali, sono illeciti di pericolo. Il comune pericolo che li caratterizza, va inteso come l’attitudine dell’azione incriminata a nuocere ad un numero indeterminato di persone. Nella maggior parte dei casi tale pericolo è presunto, per cui una volta realizzato il fatto assunto ad elemento di incriminazione, il delitto deve ritenersi consumato, senza che sia necessario accertare se l’incolumità pubblica sia stata concretamente minacciata. In questo caso il legislatore presume, secondo un giudizio compiuto in astratto, che il fatto descritto dalla norma sia pericoloso per la collettività, escludendo la possibilità di provare il contrario, in altri casi il legislatore richiede espressamente che dal fatto derivi un pericolo per la pubblica incolumità, il pericolo deve essere accertato in concreto, con la conseguenza che il reato deve ritenersi insussistente qualora risulti che il fatto non abbia effettivamente posto in pericolo l’incolumità pubblica.
In giurisprudenza si ritiene che il pericolo fungerebbe da condizione obiettiva di punibilità, altra dottrina lo reputa quale elemento costitutivo del reato, in quanto costituisce una modalità della condotta stessa, che rappresenta la ragione stessa dell’incriminazione.
In considerazione che il fatto deve essere imputabile a titolo di dolo o colpa, il pericolo deve essere rappresentato e voluto, quantomeno ignorato colposamente.
Nel dettaglio abbiamo:
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Strage (art. 422 c.p.): Chiunque al fine di uccidere, compie atti al fine di porre in pericolo l’incolumità pubblica, è punito con l’ergastolo se deriva la morte di una o più persone, negli altri casi pena non inferiore a 15 anni. Si procede d’ufficio, arresto obbligatorio e fermo consentito.
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Incendio (art. 423 c.p.): Reclusione da 3 a 7 anni, è punito anche chi incendia la propria abitazione creando pericolo per l’incolumità pubblica, si procede d’ufficio, arresto obbligatorio e fermo consentito.
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Danneggiamento seguito da incendio (art. 424 c.p.): Reclusione da 6 mesi a 2 anni per chi al solo scopo di danneggiare, appicca il fuoco ad una cosa propria o altrui, provocando un incendio. La pena è aggravata se il fatto è commesso su edifici pubblici o destinati a uso pubblico, monumenti, cimiteri, edifici abitati o destinati ad uso abitativo, impianti industriali, cantieri, miniera, cave, navi, aeromobili, scali ferroviari o marittimi, boschi foreste, magazzini di materie combustibili ed infiammabili.
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Inondazione, frana o valanga (art. 426 c.p.): Reclusione da 5 a 12 anni, si procede d’ufficio, arresto obbligatorio e fermo consentito.
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Naufragio, sommersione o disastro aviatorio (art. 428 c.p.): Reclusione da 5 a 12 anni, si procede d’ufficio, arresto obbligatorio e fermo consentito, reclusione da 5 a15 anni se il fatto è commesso distruggendo o rimuovendo segnali o lanterne.
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Disastro ferroviario (art. 430 c.p.): Reclusione da 5 a 15 anni, Reclusione da 5 a 12 anni, si procede d’ufficio, arresto obbligatorio e fermo consentito.
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Epidemia (art. 438 c.p.): E’ previsto l’ergastolo, competente la Corte D’Assise, si procede d’ufficio, arresto obbligatorio e fermo consentito.
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Commercio medicinali guasti (art. 443 c.p.): Reclusione da 6 mesi a tre anni, competenza tribunale monocratico, si procede d’ufficio, arresto facoltativo e fermo non consentito.