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4. Delitti contro il sentimento religioso

DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO RELIGIOSO - TITOLO IV (artt. 402–406 c.p.)

Il Titolo IV del c.p. consta di due capi, il primo dei quali comprende un complesso di reati, che nella loro originaria formulazione, risentivano della concezione politica ideologica dello Stato Fascista ed in particolare dalle scelte da esso compiute in materia religiosa, cristallizzate dal Concordato Lateranense del 1929, tra Santa Sede e Italia, a norma del quale, la religione cattolica, apostolica, romana era la sola religione dello Stato. Quindi ne è derivato un distinguo tra i reati commessi contro la religione cattolica (artt. 402-405 c.p.) e gli altri culti ammessi nello Stato, sanzionati con pene diminuite rispetto a fatti analoghi contro la religione dello Stato.

L’avvento della Costituzione, in esame col nuovo stato laico e pluralista, hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale, legate principalmente al principio di uguaglianza, di cui all’art. 3 Cost. e ai principi di libertà religiosa e libera manifestazione del pensiero (artt. 8, 19, 21 Cost.). Inoltre furono apportate modifiche al concordato Lateranense, con la L. n. 121/1985 fu disposto che non si considerava più in vigore, il principio richiamato dai Patti Lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato.

La Corte Costituzionale, ha provveduto a riscrivere in toto le fattispecie in esame, abrogando l’art. 406 c.p., norma fondante le censurate disparità di trattamento, per effetto dei citati correttivi. Vengono sanzionate penalmente le offese ad una confessione religiosa mediante vilipendio alle persone (art. 403 c.p.), mediante vilipendio o danneggiamento di cose (art. 404 c.p.), turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa (art. 405 c.p.). Competente è il Tribunale Monocratico, si procede d’ufficio, arresto e fermo non consentito.

Il secondo capo, comprende invece una serie di reati posti a tutela del sentimento di pietà verso i defunti. Vengono penalmente repressi la violazione di tombe, sepolcri o urne (art. 407 c.p.), il loro vilipendio (fatto oltraggioso, di disprezzo compiuto contro il cadavere o le sue ceneri; art. 408 c.p.), impedire o turbare un funerale o servizio funebre (art. 409 c.p.), vilipendio, distruzione, occultamento o uso illegittimo di cadavere (artt. 410-413 c.p.). Competente è il Tribunale Monocratico, si procede d’ufficio, arresto facoltativo nel caso di deturpazione e mutilazione del cadavere, fermo non consentito.

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