8. Delitti contro economia pubblica, industria e commercio
DELITTI CONTRO ECONOMIA PUBBLICA, INDUSTRIA E COMMERCIO - TITOLO VIII (artt. 499-518 c.p.)
Per economia pubblica si intende l’insieme delle attività economiche che si svolgono nell’ambito della Nazione, per commercio si intende l’esercizio abituale dell’acquisto della compera di beni e della loro rivendita a scopo di guadagno, per industria si intende ogni forma di organizzazione che tende a concentrare l’attività produttiva.
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Gli artt. 499 e 500 c.p. (distruzione materie prime o prodotti agricoli e diffusione di una malattia delle piante o animali) hanno per oggetto giuridico la conservazione dei beni economici, indipendentemente dal diritto di proprietà.
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Gli artt. 501 e 501bis c.p. ( rialzo e ribasso fraudolento del pubblico mercato e borse di commercio, manovre speculative su merci) hanno per oggetto giuridico la normalità degli scambi economici e della produzione.
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Gli artt. 502-512 c.p. (serrata e sciopero a fini contrattuali e non, boicottaggio, inosservanza norme disciplinanti rapporti di lavoro) tutelano l’ordine del lavoro.
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Gli artt. 513, 513bis e 514 c.p. (turbata libertà industria e commercio, illecita concorrenza con minaccia o violenza, frodi contro industrie nazionali) tutelano libertà di industria e commercio.
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Gli artt. 515-518 c.p. (frode nell’esercizio del commercio, vendita di alimenti non genuini come genuini, vendita di prodotti con segni mendaci) tutelano fiducia commerciale e sincerità del commercio.
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DELITTI DI SCIOPERO E SERRATA
L’art. 40 Cost. riconosce il diritto di sciopero. Con sentenze della Corte Costituzionale è emerso che lo sciopero e la serrata economica sono del tutto legittimi. L’art. 502 c.p.è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo: lo sciopero e la serrata mossi da ragioni politiche sono legittimi, sono dichiarate illegittime le parti in cui prevedono la punibilità per scioperi e serrata che non si attuino con manifestazioni di qualunque natura, atte a sovvertire l’ordinamento costituzionale, ovvero ad impedire il libero esercizio, dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità popolare. E’ pienamente legittima la sospensione del lavoro o serrata effettuata per protesta degli esercenti di piccole aziende che non hanno lavoratori alle dipendenze. Costituisce reato lo sciopero volto a sovvertire l’ordinamento costituzionale e la serrata fatta a scopo di protesta o solidarietà.
Nel delitto di sciopero il soggetto attivo è una pluralità di lavoratori dipendenti, mentre la condotta consiste nell’abbandono del lavoro, nel delitto di serrata. Soggetto passivo è il datore di lavoro mentre la condotta è rappresentata dalla sospensione in tutto o in parte, negli stabilimenti, aziende o uffici; l’elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico.
L’art. 517ter c.p. punisce la fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale; l'art. 517quater c.p. punisce la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.