9. Corte Costituzionale
LA CORTE COSTITUZIONALE
E’ un organo costituzionale avente il compito di sindacare l’operato del legislatore ordinario, al fine di verificarne la conformità alla Costituzione. Le sue funzioni sono essenzialmente giurisdizionali e comprende nella sua composizione ordinaria 15 giudici, di cui: 5 dalle supreme magistrature dello Stato (3 Corte di Cassazione, 1 dal Consiglio di Stato e 1 dalla Corte dei Conti), 5 dal Parlamento in seduta comune e 5 dal Presidente della Repubblica. La Corte funziona con la presenza di almeno 11/15 dei giudici; nei giudizi di accusa al P.D.R. o ai ministri vengono aggiunti 16 giudici, definiti aggregati tratti a sorte tra i cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore. I compiti spettanti alla Corte sono:
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giudicare alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge;
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giudicare sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra Stato e Regioni e tra le Regioni;
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giudicare su accuse promosse contro il P.D.R.;
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giudicare sull’ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo.
IL SINDACATO DI LEGITTIMITA’ DELLE LEGGI
Si intende quell’operazione di verifica volta ad accertare che una legge o un atto ad essa equiparato sia conforme alle norme della Costituzione, che ne disciplinano forma e procedura d’adozione e impongono o escludono determinati contenuti. Il controllo esercitato dalla Corte è un sindacato successivo, in quanto avviene su una legge già in vigore ed è accentrato in un unico organo.
Le leggi costituzionali e di revisione costituzionale sono sindacabili per i vizi formali (violazione di norme costituzionali che disciplinano il procedimento legislativo per incompetenza o per violazione di legge) relativi alla regolarità del procedimento di formazione e sotto il profilo della conformità ai principi supremi dell’ordinamento. Le leggi ordinarie dello Stato sono sindacabili senza alcuna limitazione, sono inoltre soggetti al sindacato della Corte gli atti aventi forza di legge (decreti legge e decreti legislativi emanati dal Governo), i decreti del P.D.R. contenenti norme di attuazione degli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale, le leggi regionali e leggi di Trento e Bolzano, gli Statuti Regionali e il referendum abrogativo.
IL PROCEDIMENTO PER IL SINDACATO DI COSTITUZIONALITA’ DELLA LEGGE
A seconda del soggetto che impugna la legge vi è il giudizio sulla costituzionalità della legge stessa; se la questione sia dedotta dal Governo il giudizio si definisce in via principale, se sia dedotta nel corso di un giudizio di merito davanti ad un’autorità giurisdizionale darà luogo ad un processo incidentale.
GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITA’ DELLE LEGGI IN VIA INCIDENTALE
Fase dinanzi al giudice “a quo”, il processo incidentale, durante un giudizio davanti al tribunale ordinario o amministrativo, può essere rilevata dal P.M. o sollevata dalle parti, un’istanza di anticostituzionalità di una legge o di un atto avente forza di legge. L’Autorità Giudiziaria valuta la rilevanza dell’istanza se questa risulta manifestamente infondate o irrilevante, emette un ordinanza motivata con la quale trasmette gli atti alla Corte Costituzionale e sospende il processo
Fase dinanzi al giudice “ad quem”, la Corte Costituzionale decide sulla legittimazione del giudice a quo (l’organo da cui proviene l’ordinanza deve essere un’autorità giurisdizionale) e sulla rilevanza della censura di costituzionalità; terminata questa fase la Corte si pronuncia accogliendo la questione di costituzionalità, riconoscendo illegittima la norma presentata o rigettando la questione perché ritenuta non fondata.
GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITA’ DELLE LEGGI IN VIA PRINCIPALE
Il giudizio di legittimità può essere sollevato facoltativamente dal Governo nei confronti di leggi regionale o da una Regione nei confronti di una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o di un’altra Regione, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, se si ritiene ecceda nelle rispettive sfere di competenza. E’ un giudizio successivo all’approvazione di una legge; il giudizio della Corte è limitato al riscontro del vizio di incompetenza ed ha carattere di procedimento astratto nel senso che le disposizioni impugnate vengono valutate sotto il profilo formale a prescindere dalla loro concreta attuazione.
Il ricorso Statale deve essere notificato al Presidente della Giunta Regionale, la deliberazione sul ricorso spetta al Consiglio dei Ministri, mentre il ricorso viene presentato al Presidente del Consiglio.
Il ricorso Regionale avverso atti Statali è promosso dal presidente della Giunta, previo deliberazione di quest’ultima e notificato al Presidente del Consiglio.
Il ricorso Regionale avverso atti regionali è promosso dal presidente della Giunta, previo deliberazione di quest’ultima e notificato al presidente della Giunta della Regione il cui atto è impugnato e al Presidente del Consiglio.
LA TIPOLOGIA DELLE DECISIONI DELLA CORTE
Le sentenze possono essere:
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di inammissibilità, dove mancano i presupposti per procedere ad un giudizio di merito, mancando i requisiti soggettivi per sollevare la questione di legittimità;
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di accoglimento, in cui si dichiara l’anticostituzionalità della norma, che cessa di avere efficacia dal giorno dopo la pubblicazione della sentenza (art. 136 Cost.), si tratta di pronunce retroattive con effetto ex tunc nella singola causa;
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di rigetto, dove si dichiara infondata la questione di legittimità nei termini e sotto i profili con cui è stata sollevata dinanzi alla Corte;
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interpretative di rigetto, dove si dichiara infondata la questione per un’errata interpretazione della norma. Vi sono poi le cd sentenze manipolative ovvero, di accoglimento parziale ( la Corte dichiara l’illegittimità di norme o frammenti di norme), additive ( illegittimità di un testo nella parte in cui omette una norma che doveva necessariamente esserci) o sostitutive (illegittimità di una disposizione nella parte in cui prevede qualcosa piuttosto che prevedere altro.
La Corte giudica in via definitiva con le sentenze e tutti gli altri provvedimenti di sua competenza sono adottati con ordinanza che possono essere di:
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manifesta infondatezza (se la questione è palesemente infondata o già decisa nel senso della fondatezza in altro giudizio);
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manifesta inammissibilità (utilizzate al posto delle sentenze di inammissibilità per speditezza processuale);
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restituzione degli atti al giudice a quo ( atti restituiti al giudice al fine di rivalutarli).
La declaratoria di anticostituzionalità si estende a tutti i rapporti pendenti, sono esclusi invece i rapporti esauriti.
La Corte ha riconosciuto ai seguenti organi la possibilità di essere soggetti nei conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e sono: il P.D.R., la Corte Costituzionale, la Camere, il Parlamento in seduta comune, il Consiglio dei Ministri, il C.S.M., la Corte dei Conti, i singoli giudici e il Comitato promotore di referendum.
La Corte giudica il P.D.R. per alto tradimento o attentato alla Costituzione ed in sede di giudizio si avvale di 16 giudici aggregati, mentre per la dichiarazione di costituzionalità di un referendum la Corte decide in Camera di Consiglio senza la previa pubblica udienza; qualora lo ritenga ammissibile sarà indetto dal P.D.R., se sarà inammissibile, il procedimento verrà bloccato.