14. Concorso eventuale di persone
IL CONCORSO EVENTUALE DI PERSONE NEL REATO
Il reato come fatto umano può essere commesso sia da un soggetto che da una pluralità di soggetti, in questa seconda ipotesi si parla di concorso di persone nel reato. Si distingue tra concorso necessario che si verifica per quei reati che possono essere commessi solo da due o più persone (reati plurisoggettivi) e concorso eventuale, ovvero per tutti i reati che possono essere commessi da una persona sola.
La disciplina del concorso eventuale è dettata dall’art. 110 c.p. che stabilisce che quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita.
Tale norma svolge una funzione estensiva dell’ordinamento penale in quanto consente di punire sia chi concorre con la condotta tipica prevista dalla norma incriminatrice, sia chi pone in essere azioni atipiche che in base alla sola norma non sarebbero punibili (ad esempio, istigazione al furto senza la partecipazione alla sottrazione).
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FORME DEL CONCORSO CRIMINOSO
Bisogna distinguere tra partecipazione materiale o fisica, che si verifica nell’esecuzione del reato, ove l’autore è chi compie l’azione, il coautore è chi, insieme ad altri, esegue l’azione tipica e il partecipe è chi pone in essere un’azione che di per se non realizza la fattispecie tipica criminosa (ad esempio, il palo nel furto) e partecipazione psichica, che si verifica nell’ideazione del reato, ove il determinatore è colui che fa sorgere un proposito criminoso che prima non esisteva, l’istigatore è il compartecipe che si limita a rafforzare in un’altra persona un proposito criminoso già esistente.
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ELEMENTI DEL CONCORSO DI PERSONE
Gli elementi essenziali per configurarsi il concorso di persone nel reato sono:
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la pluralità di agenti (in alcuni casi si segue la teoria dell’autore mediato, quando chi compie il reato è incapace, ne risponde solo colui che l’ha indotto al crimine, altre teorie considerano concorso di persone anche se tra questi vi è un incapace);
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la realizzazione dell’elemento oggettivo del reato (per aversi la sussistenza del concorso, deve aversi un reato);
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il contributo causale del concorrente al verificarsi dell’evento (vi sono varie teorie, quella condizionalistica in cui vi è la condicio sine qua non, l’aumento del rischio, la facilitazione o agevolazione e l’apporto materiale o compartecipazione psichica o morale);
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la volontà effettiva di cooperare nel reato (è l’elemento soggettivo, indicato come la volontà di partecipare alla realizzazione dell’evento. Il reato in concorso è sempre doloso è necessita di due elementi, chi vi sia la volontà di commettere un reato e che vi sia la volontà di commetterlo insieme ad altri).
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AGENTE PROVOCATORE
E’ colui che spinge altre persone a commettere reati al fine di farli scoprire e punire (spesso sono appartenenti a forze di Polizia). Secondo la dottrina dominante egli va esente da responsabilità per mancanza di dolo, in quanto agisce con la precisa convinzione che l’evento non si sarebbe verificato. La giurisprudenza considera l’opera dell’agente provocatore non esente da punibilià a meno che non si tratti di opera marginale consistente in attività di osservazione, di controllo e di contenimento delle azioni illecite, che devono essere esclusivamente opera altrui.
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RESPONSABILITA’ PARTECIPE PER REATO DIVERSO DA QUELLO VOLUTO
Disciplinato dall’art. 116 c.p. stabilisce che quando il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l’evento è conseguenza della sua azione od omissione. La pena è diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave. Quanto al titolo della responsabilità, vi è un’ipotesi di responsabilità oggettiva, contro la quale la Corte Costituzionale si è opposta facendo leva sul requisito della prevedibilità del reato diverso. Qualora il compartecipe abbia previsto che l’azione criminosa potesse sfociare in un reato più grave accettandone il rischio non risponderà più ex art. 116 c.p. ma ex art. 110 c.p. per averlo voluto a titolo di dolo eventuale.
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CIRCOSTANZE AGGRAVANTI
Ex art. 112 c.p., la pena è obbligatoriamente aumentata se:
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il numero delle persone concorse nel reato sia di cinque o più;
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per chi ha promosso ed organizzato la cooperazione nel reato, per chi nell’esercizio della sua autorità, direzione o vigilanza, ha determinato a commettere il reato a persone ad esso soggette;
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per chi ha determinato a commettere reato un minore di diciotto anni o una persona in stato di infermità o di deficienza psichica, ovvero si è avvalso degli stessi o con gli stessi ha partecipato per la commissione di un reato per il quale è previsto l’arresto in flagranza.
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CIRCOSTANZE ATTENUANTI
Ex art. 114 c.p., la pena può essere diminuita qualora il giudice ritenga che l’opera prestata da talune persone concorse nel reato, abbia avuto minima importanza nella preparazione o esecuzione del reato e nei confronti di colui che è stato indotto alla partecipazione per timore reverenziale da persona che esercita su di lui autorità, direzione o vigilanza, come pure per il minore di diciotto anni, l’infermo o avente deficienza psichica.
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DESISTENZA VOLONTARIA E PENTIMENTO OPEROSO
La desistenza volontaria non si estende agli altri compartecipi e secondo la dottrina dominante si verifica allorchè il soggetto impedisca il compimento dell’evento; il pentimento operoso presuppone che l’azione collettiva sia giunta a compimento e che uno dei concorrenti riesca ad impedire il verificarsi dell’evento lesivo (ad esempio, due persone accoltellano con volontà omicida ma uno dei due accompagna il ferito in ospedale impedendone il decesso).
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LA COOPERAZIONE NEI REATI COLPOSI
Nel delitto colposo, quando l’evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso. E’ questa la disciplina della cooperazione colposa, si tratta di un concorso improprio in quanto manca la volontà di cooperare nel reato (ad esempio, incendio causato da due persone, uno prende la legna e l’altro la accende per riscaldarsi).