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1. Concetti introduttivi

DIRITTO PENALE

Il diritto penale è quel complesso di norme giuridiche con cui lo Stato, mediante la minaccia di una specifica sanzione afflittiva, detta sanzione criminale, reprime o previene determinati comportamenti umani, considerati contrari ai fini che esso stesso persegue.

Il diritto penale presenta i seguenti caratteri:

  • positivo: è diritto penale solo quello previsto da norme giuridiche;

  • statuale: le norme di diritto penale possono essere emanate soltanto dallo Stato;

  • pubblico: il diritto penale è un ramo del diritto pubblico interno;

  • autonomo: il diritto penale non si limita a sanzionare condotte già vietate da altri rami dell’ordinamento, ma tutela in modo autonomo determinati beni e/o interessi.

Il diritto penale ha sia una funzione punitiva che preventiva.

L’inosservanza delle regole nel diritto penale viene perseguita mediante una sanzione afflittiva, che incide sulla libertà personale, ragion per cui l’applicazione del diritto penale rappresenta l’extrema ratio, da applicare nelle situazioni in cui non è stato possibile ripristinare o far dissuadere i consociati alla violazione della norma mediante altre sanzioni (civili, amministrative o di altra natura). Al diritto penale si collegano le pene vere e proprie irrogate dall’Autorità Giudiziaria, mentre al Diritto Amministrativo si collegano le sanzioni amministrative, irrogate dall’Autorità Amministrativa, tranne nei casi di connessione tra reato e illecito amministrativo, ove sono stabilite dall’Autorità Giudiziaria.

Il diritto penale sostanziale è quel ramo del diritto pubblico che disciplina e proibisce, mediante la minaccia di una pena, determinati comportamenti umani, mentre il diritto penale processuale è quel ramo del diritto pubblico che disciplina lo svolgimento del processo penale, che può portare all’irrogazione della pena.

Il diritto penale fondamentale è il diritto contenuto nel Codice Penale, che è suddiviso in tre libri:

  • Dei reati in generale (artt. 1-240)

  • Dei delitti (artt. 241-649)

  • Delle contravvenzioni (artt. 650-734bis)

Il diritto penale complementare è contenuto nelle varie leggi speciali, che prevedono autonome figure di reati.

 

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NORMA PENALE 

La norma penale è una disposizione di legge che vieta o impone determinati comportamenti sotto la minaccia di una pena per i trasgressori, è caratterizzata dall’imperatività, è obbligatoria ed ha carattere statuale, nel senso che proviene soltanto dallo Stato, non è un atto autoritario dello Stato, ma è intesa come l’interpretazione dei sentimenti e delle esigenze del popolo.

Ci sono le norme incriminatrici e le norme subordinate, si definiscono norme penali quelle che disciplinano l’esercizio del potere punitivo da parte dello Stato. I caratteri essenziali delle norme penali sono:

  • autonomia: complesso di norme, dotato di proprie regole e principi;

  • sussidiarietà: il ricorso al diritto penale è l’extrema ratio;

  • frammentarietà: l’illecito penale si configura solo con riferimento a determinate modalità di aggressione dei beni giuridici;

  • necessarietà (o meritevolezza): l’intervento del diritto penale deve essere limitato alla sfera degli interessi di maggiore importanza per la collettività, di solito di rilevanza costituzionale.

 

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NORME PENALI INCRIMINATRICI PERFETTE

Sono caratterizzate da due elementi: il precetto e la sanzione. Per precetto si intende il comando o il divieto di compiere un’azione o un’omissione; per sanzione si intende la conseguenza giuridica che deriva dalla inosservanza del precetto.

Altre figure di norme penali sono:

  • norme imperfette: contengono o precetto o sanzione;

  • norme in bianco: contengono precetto generico e sanzione determinata;

  • norme integratrici: non contengono ne precetto ne sanzione, limitandosi a limitare o precisare la portata di altre norme.

 

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DEFINIZIONE DI LEGGE PENALE

E’ legge penale sia la legge che prevede un determinato fatto come reato comminando una sanzione penale, sia quella che prevede cause di esclusione del reato o della pena, sia quella che precisa l’ampiezza e la portata delle norme penali o di elementi di norme penali. Le caratteristiche della legge penale sono la certezza o principio di stretta legalità (art. 1 c.p.), l’obbligatorietà, (la legge penale obbliga tutti coloro che si trovano nel territorio dello Stato), l’irretroattività, (la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo), la territorialità (caratteristica per la quale la legge penale è operante sul territorio dello Stato per cui trova limiti oltre che nel tempo anche nello spazio).

 

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FONTI DEL DIRITTO PENALE

L’unica fonte del diritto penale è la legge dello Stato.

Sono fonti immediate o dirette le leggi propriamente dette (costituzione, leggi costituzionali e leggi ordinarie) e i provvedimenti emanati dallo Stato che esercitano funzione legislativa.

Sono fonti mediate o indirette, gli atti amministrativi qualora costituiscano i presupposti per poter applicare determinate norme nel diritto penale, le convenzioni e gli usi internazionali che per acquisire forza normativa devono essere trasformate in leggi dello Stato, il diritto straniero quando la legge italiana ne fa riferimento.

 

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CONSUETUDINE

La consuetudine non può costituire fonte del diritto penale, non può creare norme incriminatrici e nuove pene, non ha il potere di abrogare una legge già esistente, ma ha importanza nella valutazione della legge a seconda degli ambienti sociali a cui si riferisce quando alla norma viene attribuito un carattere elastico con le parole: onore, decoro, pudore, moralità pubblica, buon costume.

 

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INTERPRETAZIONE

E’ quell’operazione mentale con la quale si ricerca e se ne spiega il significato al fine di poter applicare la norma al fatto concreto. Ci sono tre tipi: autentica (organo che l’ha emanata), giudiziale (magistratura), dottrinale (giuristi nello studio del diritto).

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