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7. Colpevolezza e imputabilità

LA COLPEVOLEZZA

Per aversi reato, oltre al fatto materiale, è richiesta l’esistenza di un nesso psichico tra il soggetto agente e l’evento lesivo, occorre cioè l’attribuibilità psicologica del fatto di reato alla volontà dell’agente.

Il principio di colpevolezza, è affermato dall’art. 27 della Costituzione che stabilisce che la responsabilità penale è personale, ed è basato su due concezioni:

  • Concezione psicologica: nesso psichico tra agente e condotta che cagiona l’evento.

  • Concezione normativa: contrasto tra volontà dell’agente e comando o divieto contenuto nella norma.

Ne consegue quindi che l’imputabilità diventa presupposto della colpevolezza e che il non imputabile, non potrà mai essere ritenuto autore di un reato.

 

L’IMPUTABILITA’

Secondo l’art. 85 c.p., è imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere nel momento in cui è commesso il reato.

Le cause che escludono l’imputabilità sono:

  • la minore età: fino al compimento del quattordicesimo anno di età, vi è la presunzione assoluta di assenza di capacità di intendere e di volere, tra i quattordici e i diciotto anni, non vi è tale presunzione, ma il giudice deve accertare caso per caso l’imputabilità. Il minore non imputabile, viene prosciolto, ma nel caso in cui venga riscontrata la pericolosità sociale, può essere disposto il ricovero presso il riformatorio giudiziario o la libertà vigilata. Il minore di anni diciotto ma maggiore di anni quattordici è imputabile e quindi soggetto a processo penale.

  • l'infermità di mente: il vizio di mente deve essere conseguenza di una malattia, di uno stato psicologico che turba la psiche del soggetto. Sotto il profilo cronologico, non occorre che lo stato di infermità sia duraturo, essendo sufficiente che sussista al momento della commissione del fatto, mentre sotto il profilo causale, vi è la necessità di un nesso di causalità tra la malattia e il reato. Vi è la distinzione tra vizio totale e vizio parziale di mente, nel primo caso quando vi è l’assoluta mancanza di capacità di intendere o di volere, nel secondo caso quando è grandemente scemata. La differenza sta nella pena, nel primo caso vi è il proscioglimento dell’imputato al quale viene applicata la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, nel secondo caso, vi è solo una diminuzione della pena, a cui di solito si aggiunge il ricovero presso una casa di cura e custodia dopo aver scontato la pena. Per il minore imputabile, semi-infermo di mente si opera nello stesso modo e nei limiti del maggiorenne, mentre per gli stati emotivi e passionali, non vi è ne esclusione ne diminuzione dell’imputabilità.

  • il sordomutismo: il legislatore non ha adottato una soluzione definitiva ma va analizzato caso per caso, nel caso in cui si riconosce la piena capacità di intendere e di volere viene considerato imputabile, se la capacità non sussiste, viene equiparato a chi è affetto da vizio totale di mente, se si accerta che è grandemente scemata, è parificato a chi è affetto da vizio parziale di mente.

  • l'ubriachezza: in caso di ubriachezza accidentale, ovvero quando la perdita della capacità di autocontrollo è determinata da fattori del tutto imprevedibili, non si applicano misure di sicurezza. Nel caso di ubriachezza volontaria, non vi è ne esclusione ne diminuzione dell’imputabilità. Nel caso di ubriachezza preordinata, utilizzata per commettere un reato, vi è un aumento di pena. Nel caso di ubriachezza abituale, vi è la necessità che il soggetto abbia la consuetudine di fare un eccessivo uso di sostanze alcoliche e che la conseguenza sia un frequente stato di ubriachezza. L’ubriachezza cronica viene considerata come una malattia psichica e quindi viene disciplinata con le norma sul vizio di mente. Stesso discorso vale per l’uso di sostanze stupefacenti.

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