9. Cause soggettive di esclusione del reato
CAUSE SOGGETTIVE DI ESCLUSIONE DEL REATO
Sono cause soggettive di esclusione del reato, quelle che eliminano il reato escludendo il nesso psichico richiesto dal comma 1 dell’art. 42 c.p. (c.d. suitas) ed escludendo l’elemento soggettivo del reato (c.d. colpevolezza), cioè il dolo o la colpa. Nella prima ipotesi rientrano l’incoscienza indipendente della volontà, la forza maggiore e il costringimento fisico, nella seconda ipotesi rientrano invece il caso fortuito e l’errore.
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IL CASO FORTUITO
Consiste in un avvenimento imprevisto ed imprevedibile che si inserisce improvvisamente nell’azione del soggetto e che non può farsi risalire all’attività psichica dell’agente, neppure a titolo di colpa. E’ l’imprevedibilità che caratterizza il caso fortuito. Nel caso fortuito la forza che determina l’azione è inconoscibile e collabora con l’azione del soggetto alla produzione dell’evento, nella forza maggiore questa è imprevedibile e si pone contro la volontà del soggetto, il quale inutilmente tenterebbe di contrastarla per impedire l’evento.
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L’INESEGIBILITA’
Sia il dolo che la colpa sono esclusi allorchè l’agente si è trovato in condizioni tali da non potersi pretendere umanamente da lui un contegno diverso da quello tenuto, tali cioè da non potersi esigere un comportamento conforme al precetto penale (ad esempio, l'alpinista che sorpreso dalla tormenta abbandona il compagno per salvarsi).
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L’ERRORE E LA SUA RILEVANZA IN DIRITTO PENALE
L’errore può essere definito come una falsa rappresentazione della realtà. E’ da tenere distinto dall’ignoranza, in quanto quest’ultima è assoluta mancanza di conoscenza ed implica quindi un quid negativo. Va distinto tra errore proprio, ovvero quello che fa ritenere al soggetto di agire nel rispetto della legge mentre in realtà la viola, ed errore improprio, che fa ritenere al soggetto di commettere un illecito mentre in realtà il suo comportamento non viola alcuna norma penale. A seconda del momento, si avrà l’errore motivo che interviene nella fase ideativa del reato e l’errore inabilità che interviene nella fase esecutiva del reato. L’errore motivo si distingue tra errore sul fatto, con ad oggetto una situazione di fatto ed errore sul diritto, con ad oggetto una norma giuridica. Quanto alla causa che lo ha determinato si distingua tra errore di fatto, in cui la falsa rappresentazione della realtà trova la sua causa in una falsa rappresentazione di una situazione di fatto ed errore di diritto (rappresentazione di una situazione di una norma giuridica).
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ERRORE PROPRIO SUL DIRITTO
L’errore di diritto è disciplinato dall’art. 5 c.p., secondo il quale nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza della legge penale. L’errore sulla legge penale, sia che si tratti di ignoranza della legge, sia di inesatta interpretazione della stessa, non esclude la responsabilità. La Corte Costituzionale con una sentenza del 1988 (sentenza n.364/1988) ha dichiarato scusabile e quindi scriminante l’errore inevitabile, dettato da ignoranza inevitabile. L’ignoranza inevitabile non può essere invocata da chi professionalmente inserito in un determinato campo di attività, non si informi delle norme che lo disciplinano e che possono essere acquisite agevolmente. Può essere invece invocata anche da personale estremamente qualificato qualora la disciplina normativa presenti rilevanti ed oggettivi elementi di equivocità che rendano oscuro il precetto di agire o l’ordine di operare. Quanto invece al cittadino comune, l’ignoranza inevitabile può essere invocata qualora lo stesso, sprovvisto di specifiche competenze, questi abbia assolto il dovere di conoscenza con l’ordinaria diligenza attraverso la corretta utilizzazione dei mezzi di indagine, di informazione e di ricerca.
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L’ERRORE IMPROPRIO
E’ quell’errore per effetto del quale l’agente ritiene di commettere un reato mentre in realtà non viola alcuna norma penale. Vi è l’errore improprio sul diritto quello che porta a ritenere esistente una norma incriminatrice che in realtà non esiste e l’errore improprio sul fatto che fa ritenere che un certo fatto rientrante in una norma incriminatrice esistente, ma che in realtà non lo è. Il fatto commesso a seguito di errore improprio non è reato ma a certi effetti può essere penalmente rilevante.
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L’ERRORE DI FATTO SUL FATTO
Il primo comma dell’art. 47 c.p. dispone che l’errore sul fatto che costituisce reato esclude la punibilità dell’agente, se si tratta di errore determinato da colpa la punibilità non è esclusa, quando il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo. L’errore di fatto che esclude la punibilità è quello essenziale, cioè che cade su uno degli elementi essenziali del reato, non sarà punibile chi asporta una cosa credendola sua, in quanto manca la conoscenza dell’altruità della cosa. L’errore sul fatto che esime dalla punibilità è quello che ricade su un elemento materiale e consiste in una difettosa percezione della realtà. Sono di regola irrilevanti l’errore sull’oggetto, sulla persona e sul nesso causale.
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L’ERRORE DI DIRITTO SUL FATTO
L’ultimo comma dell’art. 47 c.p. afferma che l’errore su una legge diversa da quella penale esclude la responsabilità, quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce reato.
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L’ERRORE DETERMINATO DALL’ALTRUI INGANNO
L’errore sul fatto costituente reato può derivare anche dall’altrui inganno, in tal caso dal fatto commesso dalla persona ingannata, risponderà chi l’ha determinata a commetterlo.
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L’ERRORE NEI SOGGETTI NON IMPUTABILI
La dottrina distingue tra errore patologico, condizionato dalla stessa causa di non punibilità e l’errore non condizionato dalla causa di non punibilità, che potrebbe essere commesso nella stessa situazione anche da persona imputabile.