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9. Atti e provvedimenti amministrativi

GLI ATTI AMMINISTRATIVI

E’ qualsiasi manifestazione di volontà, di conoscenza e di giudizio posta in essere da un’autorità amministrativa nell’esercizio di una funzione amministrativa per un caso concreto e per destinatari determinati o determinabili. Gli atti amministrativi sono classificabili secondo la natura dell’attività amministrativa esercitata, secondo il nesso psichico, in relazione all’efficacia o secondo la discrezionalità.

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I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Sono manifestazioni di volontà, mediante i quali la P.A., nell’esercizio della propria potestà d’imperio, unilateralmente e concretamente, costituisce modifica o estingue una situazione giuridica, per realizzare un particolare interesse pubblico affidato istituzionalmente alla sua cura. I provvedimenti amministrativi sono:

  • tipici (previsti dall’ordinamento);

  • nominativi (a ciascun interesse pubblico è determinato un tipo di atto disciplinato dalla legge);

  • autoritativi (producono unilateralmente i loro effetti anche contro la volontà del destinatario);

  • esecutori (possibilità concessa alla P.A. di dare immediata esecuzione all’atto amministrativo).

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GLI ELEMENTI ESSENZIALI DELL’ATTO AMMINISTRATIVO

Gli elementi essenziali dell'atto amministrativo sono il soggetto, l’oggetto, il contenuto, la finalità, la forma ed il destinatario; gli elementi accidentali sono il termine, la condizione, l’onere e la riserva.

La struttura dell’atto amministrativo si compone delle seguenti parti: 

  1. intestazione (indicazione dell’autorità da cui l’atto promana); 

  2. preambolo (vi sono indicate norme di legge o regolamenti in base ai quali l’atto è stato adottato); 

  3. motivazione (la P.A indica gli interessi coinvolti nel procedimento); 

  4. dispositivo (costituisce la dichiarazione di volontà); 

  5. luogo e data di emanazione;

  6. sottoscrizione.

La motivazione del provvedimento amministrativo è un aspetto di fondamentale importanza in quanto rappresenta lo strumento con cui la P.A. esterna i presupposti fattuali e le ragioni giuridiche che hanno portato all’emanazione di un dato provvedimento. I presupposti fattuali sono gli elementi e i dati acquisiti durante l’istruttoria; le ragioni giuridiche comprendono le argomentazioni condotte sul piano di diritto.

Ogni atto notificato deve presentare il termine e l’autorità a cui è possibile fare ricorso.

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IL SILENZIO AMMINISTRATIVO

Le figure contemplate nell’ordinamento sono:

  • il silenzio-assenso, si configura nei casi in cui la legge attribuisce al silenzio il valore di accoglimento di un’istanza; 

  • il silenzio-rigetto, si realizza quando la legge conferisce all’inerzia della P.A. il significato di un diniego di accoglimento di istanza; 

  • il silenzio-devolutivo, quando il silenzio di una P.A. comporta l’attribuzione della competenza ad un’altra autorità; 

  • il silenzio-inadempimento, riguarda le ipotesi in cui la P.A di fronte alla richiesta di un provvedimento da parte del privato, abbia omesso di provvedere entro i termini previsti dalla legge.

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